COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004 Decisioni del Giudice sportivo CAMPIONATO COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE C GARA DEL 02/10/2004 ARENZANO – IL BOWLING DI DIANO
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004
Decisioni del Giudice sportivo
CAMPIONATO COPPA ITALIA CALCIO 5 SERIE C
GARA DEL 02/10/2004 ARENZANO - IL BOWLING DI DIANO
Gara: POL. ARENZANO A.S. IL BOWLING DI DIANO
Del 02/10/2004 terminata con il risultato di 4 - 5
La Società POL. ARENZANO, ha proposto ritualmente nel rispetto dei termini procedimentali reclamo avverso la regolarità della gara a margine.
La reclamante sostiene che la Società (Circolo Tennis Cervo) avversaria non ha ottemperato alle disposizioni in merito all'impiego di due calciatori nati dopo il 1/1/1982.
Tali disposizioni sono state riportate sui comunicati ufficiali n° 46-47 rispettivamente del 3 e 10 giugno 2004.
Al riguardo si osserva che, esperiti gli opportuni accertamenti, letti gli atti ufficiali risulta che la società Bowling non ha ottemperato a quanto stabilito dall'art. 15/5 del C.G.S., ne consegue che la mancata presenza di due calciatori nati dopo il 1/1/1892 realizzi la violazione di cui all'art. 12/5 testè citato.
Il reclamo deve essere accolto e conseguentemente si delibera:
a) di infliggere alla società Cervo di Diano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 (art.12/4)
b) in quanto accolto, si accredita la tassa reclamo precedentemente addebitata.
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