COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 2 – Comitato Regionale Liguria – deferimento del C.S. Amuchina Avosso (Campionato Regionale Promozione) per violazione dell’art. 1 C.G.S. in ordine alla violazione dell’obbligo d’iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale Juniores.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 2 - Comitato Regionale Liguria - deferimento del C.S. Amuchina Avosso (Campionato Regionale Promozione) per violazione dell'art. 1 C.G.S. in ordine alla violazione dell'obbligo d’iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale Juniores. Con atto del 13 Settembre 2004 il Comitato Regionale Liguria ha deferito alla C.D., il C.S. Amuchina Avosso per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’obbligo d’iscrizione di una squadra al Campionato Juniores, secondo il dettato del C.U. n. 1 L.N.D. stagione 2004/2005. In sede d’esame è intervenuto il rappresentante della società che ha esposto i motivi che hanno impedito l’assolvimento della disposizione. La Commissione Disciplinare, tenuto conto delle giustificazioni addotte dal suddetto rappresentante del sodalizio e dei precedenti in materia riferiti a società risultate inadempienti nelle precedenti stagioni sportive, visto quanto disposto dalla L.N.D. in merito alla conseguente sanzione pecuniaria per società che disputano il Campionato di Promozione (circolare n. 1), delibera di infliggere al C.S. Amuchina Avosso l’ammenda di € 3100,00 (euro tremilacento). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al C.S. Amuchina Avosso.
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