COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo C.S.I. Vernazza avverso la squalifica dell’allenatore Biondo Vittorio fino al 27.10.2004 e avverso l’ammenda di € 80.00 – Gara Pignone – Vernazza del 19.9.2004 Coppa Liguria C.U. n. 10 del 23.9.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 - Reclamo C.S.I. Vernazza avverso la squalifica dell'allenatore Biondo Vittorio fino al 27.10.2004 e avverso l'ammenda di € 80.00 - Gara Pignone - Vernazza del 19.9.2004 Coppa Liguria C.U. n. 10 del 23.9.2004 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo e visionati gli atti, osserva: · il Giudice Sportivo ha inflitto: a) al Signor Biondo Vittorio, allenatore della Società C.S.I. Vernazza che, allontanato dal terreno di gioco, aveva ripetutamente offeso e minacciato l’arbitro, la squalifica fino al 27 Ottobre 2004; b) alla Società C.S.I. Vernazza l’ammenda di € 80,00 perché nel corso del secondo tempo della gara, alcuni sostenitori posti dietro la porta della squadra avversaria, offendevano ripetutamente l’arbitro; · propone reclamo la Società C.S.I. Vernazza sostenendo, quanto alla squalifica del proprio allenatore, l’eccessività della sanzione e quanto all’ammenda, la non veridicità del referto dell’arbitro affermando che la zona del campo di gara dove si sarebbero appostati i propri sostenitori per insultare il direttore di gara non è accessibile a persone estranee all’incontro, talché l’arbitro avrebbe dovuto rilevarne i nominativi direttamente dal foglio di gara; il reclamo è privo di valide argomentazioni perché, per la squalifica dell’allenatore Biondo Vittorio la sanzione appare del tutto congrua a quanto riferito dal direttore di gara e per l’ammenda la reclamante si limita ad esporre in maniera differente i fatti che appaiono coerentemente descritti nel referto, atto questo che, ai sensi dell’art. 31 lett. A.1 C.G.S., gode di fede privilegiata; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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