COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Airoldi Origgio Camp. 2^Cat. Gir. H Gara del 12/09/2004 tra Origgio/Saronno Calcio, in merito alla presunta irregolarità di alcuni calciatori impiegati nella gara in oggetto dalla società SARONNO CALCIO.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 15 del 14/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Pol. Airoldi Origgio Camp. 2^Cat. Gir. H
Gara del 12/09/2004 tra Origgio/Saronno Calcio, in merito alla presunta irregolarità di alcuni calciatori impiegati nella gara in oggetto dalla società SARONNO CALCIO.
La Commissione Disciplinare, rilevato che ai sensi dell’art.29 comma 6 i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica devono ritenersi INAMMISSIBILI.
Considerando che il reclamo in esame lamenta genericamente e senza alcuna puntualizzazione l’irregolarità del tesseramento di alcuni calciatori, senza indicare alcun nominativo.
Rilevato, quindi, che il ricorso in oggetto è del tutto generico
DICHIARA
L’INAMMISSIBILITA’ del reclamo proposto, ai sensi dell’art.29 comma 6 del C.G.S.
Dispone inoltre l’addebito della relativa tassa.
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