COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 10/10/2004 MONTECASSIANO – SAN BIAGIO
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 14/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA DEL 10/10/2004 MONTECASSIANO - SAN BIAGIO
Visto il referto arbitrale dal quale si evince che la gara in epigrafe veniva definitivamente sospesa dall'arbitro al 47' del secondo tempo, per essere stato,il direttore di gara,accerchiato e ripetutamente spintonato anche in modo violento da alcuni calciatori della Società San Biagio i quali protestavano per una decisione tecnica assunta dallo stesso; preso atto che il direttore di gara,riportando delle leggere escoriazini al braccio sinistro che gli procuravano dolore,a seguito dell'aggressione subita,non riteneva di proseguire l'incontro,temendo per la propria incolumità; Ritenuto che la condotta assunta dall'arbitro sia da considerarsi legittima,venendo,nel caso di specie,a mancare le condizioni oggettive di sicurezza e serenità necessarie per il proseguimento dell'incontro; Ritenuto che la Società San Biagio è responsabile per il comportamento tenuto dai propri calciatori; P.Q.M;
si decide
Ai sensi dell'articolo 12 C.G.S.di assegnare partita vinta alla Società Montecassiano con il risultato di: Montecassiano 3, San Biagio 0;
Di confermare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati di cui al presente C.U.
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