COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 14 Ottobre 2004 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara RIVER SESIA CALCIO – GHEMMESE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 12
del 14 Ottobre 2004
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara RIVER SESIA CALCIO - GHEMMESE
Dal rapporto arbitrale della gara in oggetto si evince quanto segue:
- dopo la segnatura della 2° rete della Società GHEMMESE, il direttore di gara veniva avvicinato dal giocatore LAI Giorgio della Società RIVER SESIA che profferendo insulti nei suoi confronti chiedeva spiegazioni sulla convalida della rete da lui ritenuta irregolare, al ripetersi delle offese l'arbitro decideva di espellerlo.
Alla notifica del provvedimento veniva avvicinato dai giocatori del RIVER SESIA: MURARI Fabio, UBEZIO Davide, LIBERATI Ferdinando e MASSANO Marco e dall'allenatore Sig. SOSSO Roberto, i quali lo offendevano ripetutamente e lo minacciavano trattenuti da alcuni compagni e da alcuni tesserati della Società GHEMMESE.
A questo punto l'arbitro ritenendo espulsi i sopra elencati tesserati decideva di sospendere la gara in quanto non vi era più il numero minimo di giocatori della Società RIVER SESIA.
Chiara ed incontrovertibile appare pertanto la responsabilità oggettiva della Società RIVER SESIA in ordine alla mancata regolare prosecuzione dell'incontro.
Per quanto sopra esposto e considerato si delibera di:
- assegnare gara persa alla Società RIVER SESIA, in ottemperanza al disposto dell'art. 73/2 delle Norme Organizzative Interne della FIGC ed in applicazione dell'art. 12/2 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente risultato:
RIVER SESIA - GHEMMESE 0-3
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