COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società SUNESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VARALPOMBIESE – SUNESE (Campionato Eccellenza girone A gara del 3 ottobre 2004) PREMESSO CHE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società SUNESE avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VARALPOMBIESE - SUNESE (Campionato Eccellenza girone A gara del 3 ottobre 2004) PREMESSO CHE - la Società SUNESE ha presentato, a mezzo reclamo in data 8 ottobre 2004, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara VARALPOMBIESE - SUNESE del 3 ottobre 2004 e pubblicati sul C.U n. 11 del 7 ottobre 2004, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata al proprio tesserato Rolando Jonas. - nel proprio ricorso la Società SUNESE riconosce i comportamenti addebitati al proprio tesserato Rolando Jonas riconoscendone da un lato la responsabilità per quanto indicato nel referto arbitrale, e sottolineando d’altro canto come l’episodio sanzionato sia stato un fatto estemporaneo compiuto in modo istintivo e rispetto al quale il tesserato avrebbe manifestato il proprio pentimento. Ora esaminati gli atti emerge come il comportamento tenuto dal giocatore Rolando Jonas sia consistito in episodi diretti contro il direttore di gara e precisamente in atti minacciosi – insulti all’arbitro - e violenti – gesto con cui strappava di mano il cartellino al direttore di gara, scagliando poi lontano il cartellino stesso). Alla luce di quanto precede, l’entità della sanzione comminata appare congrua al comportamento tenuto dal giocatore Rolando Jonas nei confronti del direttore di gara e questo a prescindere dall’istintività della reazione del giocatore stesso, elemento che non appare sufficiente a giustificare i comportamenti tenuti o a condurre a una valutazione di minore gravità degli stessi. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo di cui trattasi disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 130,00 perché non versata all’atto del reclamo.
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