COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MONFERRATO avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara POIRINESE – MONFERRATO (Campionato di Prima Categoria Girone H gara del 2 Ottobre 2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MONFERRATO avverso al provvedimento disciplinare adottato in esito alla gara POIRINESE - MONFERRATO (Campionato di Prima Categoria Girone H gara del 2 Ottobre 2004) PREMESSO CHE - la Società MONFERRATO ha presentato, a mezzo reclamo in data 8 ottobre 2004, ricorso avverso a uno dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara POIRINESE - MONFERRATO gara del 2 Ottobre 2004 e pubblicati sul C.U n. 11 del 7 ottobre 2004, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica (4 giornate) comminata al proprio tesserato Favaretto Luca. - nel proprio ricorso il MONFERRATO chiede sia riconsiderata la dinamica dei fatti che hanno portato alla sanzione disciplinare comminata al giocatore Favaretto: infatti da un lato riconosce la responsabilità del giocatore per la grave scorrettezza commessa nei confronti di un avversario, ma dall’altro evidenzia l’estraneità dello stesso Favaretto alla rissa che ne è seguita. La ricostruzione contenuta nel ricorso è sostanzialmente corrispondente a quanto riportato nel referto del direttore di gara. Nel referto infatti si specifica che il Favaretto, nel corso di un’azione di gioco, colpiva con una gomitata al capo un avversario e che a tale violenta scorrettezza seguiva una rissa generale tra i giocatori e le panchine. Tuttavia rispetto alla zuffa, il Favaretto non risulta avere avuto alcun ruolo particolare. Ora il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo commina è motivato non solo dalla responsabilità del Favaretto per avere commesso una grave scorrettezza, ma anche per avere scatenato la conseguente rissa. Sennonché tale evento, se riconducibile nella sua origine al comportamento del Favaretto, deve essere addebitato non tanto alla responsabilità di questi ma piuttosto al comportamento degli altri giocatori. Sulla base di quanto precede il provvedimento del Giudice Sportivo merita di essere parzialmente riformato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, ACCOGLIE il ricorso presentato dalla Società MONFERRATO e in particolare riduce di una giornata (da quattro a tre) la squalifica irrogata al giocatore Favaretto Luca. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, stante l’accoglimento.
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