COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società S.A.P. ONNISPORT CLUB in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ZAZA Vitantonio nella gara S.A.P. ONNISPORT CLUB – DYNAMO MONCALIERI del 13.10.2004 valida per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di II – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 21 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società S.A.P. ONNISPORT CLUB in riferimento alla regolarità della posizione del giocatore ZAZA Vitantonio nella gara S.A.P. ONNISPORT CLUB – DYNAMO MONCALIERI del 13.10.2004 valida per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di II – Girone F Il reclamo in oggetto, con il quale la Società S.A.P. ONNISPORT CLUB lamenta l’illegittimo impiego da parte della Società DYNAMO MONCALIERI del giocatore ZAZA Vitantonio in quanto squalificato, è fondato e deve essere accolto. Risulta infatti dal comunicato ufficiale n. 11 del 7.10.2004 di codesto Comitato Regionale che il giocatore ZAZA Vitantonio era stato ammonito in occasione dell’ultima gara del torneo di Coppa Piemonte Valle d’Aosta e quindi squalificato per una giornata per recidività in ammonizione. Pertanto, in applicazione dell’art.17 C.G.S., il giocatore in questione avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara di Coppa successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale ovvero in quella disputata in data 13.10.2004 tra la S.A.P. ONNISPORT CLUB e la DYNAMO MONCALIERI. Lamenta la ricorrente che il giocatore era presente in distinta e sarebbe subentrato nel secondo tempo e reclama avverso la regolarità della gara. Il reclamo è fondato poiché dagli atti di gara emerge che al 45° del secondo tempo è stato sostituito il giocatore DE MARCO n. 3 con il n. 15 ZAZA. Alla luce di quanto sopra devono essere applicate le sanzione sportive inerenti l’utilizzo di un giocatore squalificato e pertanto la Commissione Disciplinare DELIBERA a) infligge la squalifica per una ulteriore giornata al giocatore ZAZA Vitantonio; b) inibisce il dirigente accompagnatore della Società DYNAMO MONCALIERI, sig. BRODELLA Massimo, sino al 20/01/2005. c) infligge la sanzione della perdita della gara alla società A.S. DYNAMO MONCALIERI con il seguente risultato: DYNAMO MONCALIERI 0 – ONNISPORT 3 Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.
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