COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.D. CARLENTINI (avverso squalifica calciatore Scaparra Sergio per 5 gare – GARA SGROI MISTERBIANCO/CARLENTINI del 19.9.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR “E” – C.U. n° 16 del 22.9.2004) – Proc. n° 10/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S.D. CARLENTINI (avverso squalifica calciatore Scaparra Sergio per 5 gare – GARA SGROI MISTERBIANCO/CARLENTINI del 19.9.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR “E” – C.U. n° 16 del 22.9.2004) – Proc. n° 10/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società appellante con il quale si chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, poiché il comportamento dello stesso è senz’altro censurabile, ma non gravissimo anche in relazione alla circostanza che non vi è stata alcuna conseguenza nei confronti del calciatore avversario;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e con particolare attenzione il referto dell’arbitro da cui si ricava in maniera chiara ed inequivocabile il comportamento tenuto dal calciatore a cui è stata inflitta la sanzione oggi impugnata: tale comportamento è grave anche in relazione alla circostanza che il fallo è stato commesso a gioco fermo, per cui non è accettabile la tesi difensiva svolta dalla Società odierna appellante;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto, con addebito di tassa non versata.
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