COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE – (avverso squalifica Vitellaro Sergio fino al 31.12.2007 – squalifica Reina Raffaele per 3 gare – GARA MONTELEPRE/CITTA’ DI MONREALE del 25.9.2004) – Proc. n° 11/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CITTA’ DI MONREALE – (avverso squalifica Vitellaro Sergio fino al 31.12.2007 – squalifica Reina Raffaele per 3 gare – GARA MONTELEPRE/CITTA’ DI MONREALE del 25.9.2004) – Proc. n° 11/A L’appellante, indicando il vero autore del gesto attribuito al capitano della squadra sig. Vitellaro, nella persona del calciatore Palazzotto Domenico, chiede: l’annullamento della sanzione a carico del Vitellaro; l’applicazione di sanzione in misura ridotta allo stesso Sig. Palazzotto; inoltre la riduzione della squalifica a carico del Sig. Reina ritenendola esagerata; La Commissione Disciplinare: letti gli atti ufficiali di gara; sentito il legale rappresentante della appellante e acquisita dichiarazione di confessione da parte del Sig. Palazzotto Domenico, pure presente all’udienza, unitamente al capitano Sig. Vitellaro, osserva: Il calciatore Sig. Palazzotto ha ammesso di avere colpito l’arbitro, sia pure di striscio, giustificando il suo gesto a causa della animosità comprensibile a fine gara; A sua volata il capitano della squadra ha spiegato di non avere potuto osservare il fatto, essendo già nello spogliatoio; Quanto alla posizione del Sig. Reina va osservato che trattasi di semplici manifestazioni offensive, prive di conseguenza; Tenuto conto delle suesposte considerazioni e rilevando che il Sig. Palazzotto ha lealmente ammesso la sua responsabilità dando segno di resipiscenza e ancora che il Sig. Reina va comunque raggiunto da sanzione a causa delle espressioni lesive usate nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. DELIBERA: di annullare la sanzione a carico del calciatore Vitellaro Sergio; di infliggere al calciatore Sig. Palazzotto Domenico la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007; di contenere in due gare la squalifica a carico di Reina Raffaele; senza addebito di tassa.
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