COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA (avverso squalifica calciatore Accetta Maurizio – GARA MAMERTINA/F. RAIMONDI GANGI del 19.9.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR.”A” – C.U. n° 16 del 22.9.2004) – Proc. n° 12/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA (avverso squalifica calciatore Accetta Maurizio – GARA MAMERTINA/F. RAIMONDI GANGI del 19.9.2004 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR.”A” – C.U. n° 16 del 22.9.2004) – Proc. n° 12/A – Con appello ritualmente proposto, la società ricorrente, chiede la riduzione della squalifica inflitta al suo tesserato dal G.S., adducendo che il fatto, ancorché verificatosi nella sua materialità, non avrebbe avuto i connotati descritti nel rapporto di gara, poiché a detta dell’appellante il calciatore non avrebbe avuto l’intenzione di colpire il guardalinee (che peraltro non è stato attinto dal pallone) ma si sarebbe limitato a scagliare il pallone verso la bandierina del calcio d’angolo, a causa di un “momento di debolezza” causato dall’esito negativo della gara; La Commissione Disciplinare, letto il gravame ed esaminati gli atti di gara, osserva: La versione fornita dalla Società che appella non appare credibile, risultando più verosimile che il calciatore abbia scagliato il pallone, come descritto nel rapporto dell’assistente arbitro, in direzione dello stesso guardalinee, il quale ha poi potuto dettagliare i fatti così come verificatisi, né appaiono conducenti le ragioni addotte per giustificare il gesto; Pertanto, l’appello sotto tale profilo, non può essere accolto e la sanzione va confermata, poiché proporzionata alla gravità dei fatti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, con addebito di tassa non versata (Euro 104).
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