COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA RAGALNA – (partecipazione irregolare calciatore Floriddia Gianluca, nato l’1.10.1988 – GARA ATLETICO SAN FOCA’/FIAMMA RAGALNA del 26.9.2004 –CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 13/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare S.S. FIAMMA RAGALNA – (partecipazione irregolare calciatore Floriddia Gianluca, nato l’1.10.1988 – GARA ATLETICO SAN FOCA’/FIAMMA RAGALNA del 26.9.2004 –CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C”) – Proc. n° 13/A – La Commissione Disciplinare: Rilevato, su segnalazione della reclamante, che alla gara a margine ha preso parte il calciatore quindicenne sopra indicato, nelle file della Società Atletico San Focà; Rilevato, altresì, come pure segnalato, che in tale occasione il citato calciatore era sprovvisto dell’autorizzazione imposta dall’art. 34 nuovo testo delle N.O.I.F.; Visto l’art. 12 n° 5, lettera c del C.G.S., espressamente richiamato della norma sopra citata; P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico San Focà la punizione sportiva della perdita della gara a margine con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00; determina a tutto il 14.11.2004 l’inibizione temporanea a carico del Dirigente Accompagnatore della cita Società Sig. Salvo Francesco.
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