COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TERRE SICANE – (avverso squalifica calciatore Russo Federico fino al 15.12.2004 – GARA CAMPREALE/TERRE SICANE del 26.9.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 18 del 29.9.2004) – Proc. n° 17/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. TERRE SICANE – (avverso squalifica calciatore Russo Federico fino al 15.12.2004 – GARA CAMPREALE/TERRE SICANE del 26.9.2004 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 18 del 29.9.2004) – Proc. n° 17/A
La Società U.S. Terre Sciane ha proposto rituale appello avverso la squalifica del calciatore Russo Federico fino al 15.12.2004;
Sostiene la ricorrente che la sanzione inflitta al proprio calciatore è sproporzionata rispetto al gesto scorretto compiuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro, gesto che comunque viene condannato dalla stessa Società quantunque sostenga che l’impianto sia avvenuto casualmente e pertanto ne chiede una congrua riduzione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
La condotta posta in essere dal calciatore Russo Federico è da ritenersi particolarmente scorretta e deplorevole;
Ma poiché trattasi di comportamento non particolarmente grave tale da non causare alcun danno fisico al direttore di gara, ritiene adeguato infliggere la sanzione che si riporta in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Russo Federico fino al 15.11.2004;
per l’effetto di non addebitare la tassa reclamo.
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