COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 7/10/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 13 del 7/10/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DEL G.S. ARDENZA AVVERSO REGOLARITA' GARA ARDENZA/S.P.A. VECCHIANO S. GIULIANO TERME DEL 26.9.2004 (1-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 12 del 30.9.2004; - il giorno 26.9.2004 si svolgeva ad Ardenza (Li) la gara tra la squadra Ardenza e l'U.C. S.P.A. Vecchiano S.Giuliano Terme, valida per il Campionato Regionale di 2' categoria. Il G.S. Ardenza propone reclamo ora a questo Giudice Sportivo, ma lo s tesso non puo' essere preso in esame ostandovi il disposto di cui all' art.29 comma 5 C.G.S.. La norma richiamata obbligava l'attuale reclama nte ad inviare contestualmente i motivi di reclamo alla controparte (S .P.A. Vecchiano S.Giuliano Terme) e rimettere, unitamente al reclamo, ricevuta comprovante l'obbligo assolto, a questo G.S.. Osserva questo Giudice come, se la mera dimenticanza dell'allegazione in busta della documentazione necessaria, per costante giurisprudenza, puo' essere so pperita con successivo invio, altrettanto non puo' dirsi per la mancat a contestualita'. Questa rappresenta norma perentoria ed inequivocabil e. Nel caso di specie, l'attuale reclamante, ha inoltrato il reclamo a questo Giudice in data 2 ottobre 2004 ed alla societa' avversaria in data 1' ottobre 2004 contravvenendo alle regole sul diritto al contrad dittorio stabilite che si ripete essere perentorie e prive di interpre tazione di parte. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Ardenza di Livorno e dispone l'ad debito della tassa.
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