COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 21/10/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 21/10/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE RECLAMO DELL'U.S. PODENZANA AVVERSO REGOLARITA' GARA PODENZANA/VILLA BASILICA DEL 3.10.2004 (1-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.13 del 7.10.2004; - l'U.S. Podenzana, in relazione alla gara Podenzana/Villa Basilica disputata in data 3.10.2004 - rilevato che nel corso della gara, e precisamente dal minuto 18' al minuto 45' del s.t., il Villa Basilica aveva avuto in campo due soli calciatori ''giovani'', invece dei tre prescritti, per l'intera durata della gara, dal C.U. n.1 dell'8.7.2004, in combinato disposto con gli artt.34 e 34 bis N.O.I.F. - chiede irrogarsi alla medesima societa' la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Reputa questo Giudice che il proposto gravame meriti integrale accogli mento. Come piu' volte questo Giudice ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessita' di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all'attivita' dell'Organo di Giustizia Sportiva, e percio' ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell'incidenza casuale che tale partecipazione possa avere avuto sull'andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Cio', non solo perche' appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell'apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del risultato della stessa - talche' giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezze che un determinato calciatore, anche in relazione ad un limitato periodo di gioco, abbia o non concretamente influito sull'andamento della stessa - ma soprattutto perche' l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalita' in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l'efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima. Il principio piu' volte espresso da questo Giudice, e che oggi viene ribadito, e' dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell'art.12, comma 5, lett. c), C.G.S., l'automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravita' ed alla entita' dell'infrazione commessa. Risultando pacifica la violazione commessa dal Villa Basilica, dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla affermata impossibilita' di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la societa' che l'ha posta in essere, quindi, non puo' che discendere la necessita' di irrogare a quest'ultima la sanzione legalmente prevista per tale violazione, indipendentemente dall'entita' della stessa. Per questi motivi il G.S. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Podenzana di Podenzana (MS) infligge alla societa' Villa Basilica la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina non addebitarsi la tassa.
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