COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 016/05-gl.Gara S. Donato – Orbetello (1-3) del 10/10/2004. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 14/10/2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 016/05-gl.Gara S. Donato – Orbetello (1-3) del 10/10/2004. Campionato di I categoria, in C.U. Regionale Toscana n.14 del 14/10/2004. Reclamo della società Orbetello avverso la squalifica per tre giornate del calciatore Berardi Stefano il quale, espulso per avere colpito con una testata a gioco fermo un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva e minacciava lo stesso. La reclamante basa il proprio gravame sostenendo la non colpevolezza del proprio tesserato. Infatti, pur deprecando il gesto, lo definisce come “simbolico” in quanto il calciatore avversario non sarebbe stato colpito. Per quanto attiene alle offese, le stesse vengono definite come gesto conseguente al primo e non come reiterazione del fallo iniziale. Di diverso parere il D.G. che nel proprio rapporto descrive il gesto del Berardi come una testata (seppure senza provocare conseguenze) e descrive con precisione sia l’offesa che la minaccia. La C.D. respinge il reclamo. L’arbitro, la cui versione deve essere considerata come prova privilegiata e prevalente, riporta di un gesto fisico preciso, così come sono precise le frasi di offesa e minaccia, pertanto la tesi difensiva non può essere accolta. La sanzione pare ben equilibrata sotto il punto di vista del quantum. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’addebito della relativa tassa.
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