COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 006/05-cr. Reclamo della U.C Montagna Pistoiese avverso l’esito della gara Montagna Pistoiese – Virtus Mazzone del 26.09.2004 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 1 -1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 006/05-cr. Reclamo della U.C Montagna Pistoiese avverso l’esito della gara Montagna Pistoiese - Virtus Mazzone del 26.09.2004 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 1 -1 ) Ritenendo irregolare la partecipazione alla gara del calciatore LAURIA Vito, schierato dalla soc. Virtus Mazzone malgrado , a carico dello stesso, fosse pendente una giornata di squalifica relativa alla decorsa stagione sportiva , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dal Codice Giustizia Sportiva. Invia proprie controdeduzioni la soc. Virtus Mazzone chiedendo il rigetto del gravame , in quanto , a suo dire , lo stesso doveva essere proposto al Giudice Sportivo e non alla Commissione Disciplinare ed inoltre perche’ , la soc. Montagna Pistoiese , nel reclamo , cita articoli del Codice non attinenti ai fatti in causa. Osserva il collegio come la richiesta della soc. Virtus Mazzone non possa essere accolta in quanto la competenza e’ della Commissione disciplinare e non gia’ del G.S cosi’ come stabilito dall’art. 42 comma 3 C.G.S ed anche la citazione di un articolo errato , non puo’ certo inficiare nel merito il contenzioso instaurato. Nel merito si osserva che il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Lauria , al termine della decorsa stagione sportiva , quando militava nella societa’ Fornacelle calcio , ebbe a subire una giornata di squalifica a seguito di somma di ammonizioni (C.U 54 del 27.05.2004) . Stante la fine del campionato , la stessa non trovo’ esecuzione e pertanto doveva essere scontata nella prima gara di questa stagione sportiva ( art. 17 comma 6 C.G.S ) , quella appunto in oggetto indicata. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Virtus Mazzone la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 . inoltre infligge al calciatore Lauria Vito una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Del Gigia Michelangelo , quale dirigente accompagnatore , la inibizione fino al 28.11.2004 , alla societa’ Virtus Mazzone l’ammenda pari a 250.00 € . Ordina la restituzione della tassa versata .
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