COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 017/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Chiantigiana, avverso alla squalifica fino al 7/02/05 del calciatore Cellai Filippo (C.U. n. 13 del 7/10/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 017/05-pv.Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Chiantigiana, avverso alla squalifica fino al 7/02/05 del calciatore Cellai Filippo (C.U. n. 13 del 7/10/2004) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente durante l’incontro disputatosi, in data 3/10/2004, tra la ricorente e la Società Barberino Val d’Elsa: “Durante un’azione di gioco, con la palla ormai lontana, colpiva volontariamente con un calcio alla schiena un calciatore avversario che si trovava a terra. A seguito di tale fatto si rendeva necessario l’intervento di ambulanza attrezzata per ricovero presso Presidio Ospedaliero”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe, pur non contestando i fatti, proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore sostenendo l’assoluta mancanza di dolo nel fallo eccependo quindi la non intenzionalità della collisione; a sostegno di tale tesi riportava l’inesistenza di danni fisici sul calciatore colpito ed immediatamente dimesso dall’ospedale. Concludeva quindi per l’annullamento della sanzione o, in subordine, per una congrua riduzione della stessa. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G. chiamato a chiarimenti, pur confermando quanto descritto nel referto arbitrale aveva modo di precisare la dinamica degli eventi smentendo la principale tesi difensiva ed affermato la piena volontarietà dell’intervento del Cellai. Tuttavia deve rilevarsi che, pur trattandosi di un chiaro gesto violento ed antisportivo, appare significativa l’immediata dimissione del calciatore infortunato: se realmente il giocatore avesse colpito con forza l’avversario vi sarebbero state inevitabili conseguenze fisiche, diverse da quelle attestate in atti. La dinamica del fatto deve pertanto essere ridimensionata e conseguentemente ridotta la sanzione inflitta dal G.S.. p.q.m. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Cellai Filippo fino al 7/12/2004 anziche’ fino al 7/02/2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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