COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES 005/05-sa. Impugnazione della U.S.C. MONTELUPO in ordine all´esito gara U.S.C. MONTELUPO – A.S. MALMANTILE del 2 ottobre 2004.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 16 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES 005/05-sa. Impugnazione della U.S.C. MONTELUPO in ordine all´esito gara U.S.C. MONTELUPO - A.S. MALMANTILE del 2 ottobre 2004.- Con tempestivo e rituale gravame, anche esattamente notificato alla controparte, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la non omologazione della gara in questione con riferimento al risultato conseguito sul campo ( 1 - 4 ), e l´ assegnazione, con pronuncia di questo Collegio, della vittoria per 3 - 0 in proprio favore. Deduce la reclamante che in detto incontro è stato impiegato nella squadra della A.S. MALMANTILE il calciatore INGRASSIA VINCENZO, non avente titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una giornata nell´ultima gara del campionato antecedente, categoria Allievi Provinciali, da scontarsi nel successivo e quindi attuale campionato, in gara ufficiale di torneo omogeneo ( quindi a carattere e per categoria giovanile: juniores), avendo detto atleta cambiato sodalizio di appartenenza e non potendo, per ragioni di età maturata, prendere parte alla categoria Allievi. Interviene la A.S. MALMANTILE resistendo al reclamo, del quale chiede il rigetto con la conferma del risultato conseguito sul campo, sostenendo come, nel caso di specie, sia applicabile il dettato dell´art. 17 comma 6 del CGS che, per la fattispecie ed i profili propri che qui interessano, prevede che la squalifica debba essere scontata, per la residua giornata, nella gara ufficiale successiva della prima squadra della nuova società di appartenenza. Il reclamo deve essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare come non siano in contestazione gli elementi "di fatto" della vicenda in esame e cioè: l´effettivo impiego dell´INGRASSIA nella gara in questione, la riportata squalifica per una giornata del giocatore nel campionato Allievi 2003 - 2004, ultima giornata (come da C. U. n. 39 Com. Prov. FI); il di lui passaggio a società diversa, la A.S. MALMANTILE, appunto, per la Stagione 2004 - 2005. - Deve, altresì, darsi atto che l´articolo 17, comma 6 CGS - invocato dalla società resistente - recita letteralmente: "Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma tre (che disciplina il caso ordinario, cioè il permanere nella stessa squadra dell´atleta e l´obbligo di scontare la squalifica nel torneo in relazione al quale la sanzione è stata conseguita, per le giornate immediatamente conseguenti, n.d.r), per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza".- La materia è stata oggetto di numerose pronunce - anche contrastanti - da parte della Giustizia sportiva nazionale, di merito, e dei Superiori Collegi, che hanno preso atto della molteplicità delle situazioni concrete e diverse che possono avere luogo e si sono verificate; ciò, per l´alto numero di possibilità che si determinano in relazione alla pluralità di tornei, all´impiego alternativo di un atleta in più squadre del medesimo sodalizio; alle intrinseche diversità di situazioni maturabili nei campionati o coppe, di leghe diverse (con "progressione" del giovanissimo calciatore dalle squadre giovanili a quelle superiori, ma non necessariamente "a scalare", stante la possibilità dell´impiego, per esempio, di un 16 enne in compagini di atleti più anziani, se non nella stessa prima squadra. Da ultimo, è intervenuta la Corte federale - espressamente adita dalla L.N.D. - con pronuncia adottata il 18 dicembre 2003, riportata nel Comunicato Ufficiale della CF n. 12, che ha affrontato molteplice situazioni, componendo il contenzioso cristallizzatosi e potenziale. Tale decisione, proveniente appunto dalla Corte di massima autorevolezza nel sistema sportivo, all´uopo deputata alla interpretazione delle norme, anche se non vincolante in modo tassativo, è recepita da questa Commissione . Per la fattispecie che riproduce il caso che qui è in esame, la CF così ha statuito (punto b) del dispositivo: "...un calciatore, al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica in una gara di Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra campionato e gare di coppa...".- Rinviando alla integrale motivazione di tale fondamentale decisione del Supremo Collegio sportivo e mutuando da essa i profili salienti - che questa Commissione ritiene di condividere e fare propri - è possibile sintetizzarli come segue:  la regola generale è costituita dalla sanzione eseguita nel ( dal ) turno successivo a quello in cui viene inflitta, stessa squadra, stesso campionato ( art. 17, comma 3 CGS);  in caso di trasferimento del giocatore ad altra compagine e con residuo di squalifica a suo carico da una stagione all´altra, la sanzione deve - in ossequio della sua effettiva e necessaria afflittività (cioè deve essere scontata, senza accorgimenti elusivi) in un campionato uguale; o, se per ragioni soggettive (età), od oggettive (esemplificando, non partecipazione della Società ad un certo campionato, uguale a quello di provenienza), quando ciò non sia possibile, nel campionato "più simile" a quello ove era stata riportata la squalifica medesima (principio della omogeneità, correttamente evocato anche dal U.S.C. MONTELUPO, reclamante). Il sistema così delineato realizza diversi obiettivi: consente di inserire il momento disciplinare irrogabile ad un certo atleta, rendendolo realmente apprezzabile dallo stesso, ed anche immediatamente percepibile dai suoi compagni e dai rivali sportivi (di pari o similare campionato); di effettuare, per la squadra avversaria, adeguato controllo sulla partecipazione alla competizione di (più facile) riferimento. - Al contrario, l´eventuale esecuzione di una squalifica residuale, ove dovesse sempre e comunque attuarsi nella prima squadra (ciò mutuandolo dal solo dato letterale dell´art. 17, al comma 6 CGS, disattendosi, così i principi generali e le norme complementari, tra cui quelli sopra citati) può eludere tali esigenze. Il significato del comma citato è, in realtà, di disposizione "eccezione" alla regola, e si adatta quale momento "di chiusura" del sistema, che sovviene quando, per ragioni oggettive o soggettive, anche il parametro della omogeneità, dopo quello della uguaglianza, del campionato, non è rinvenibile in concreto; es. per un giocatore dai 18 anni in su, utilizzabile in tipi di squadra diversi, compresa la prima. Diversamente opinando, a fronte di un impiego del giocatore giovane ( es.: infradiciassettenne) in prima squadra, possibile, ma statistiscamente di bassa, o bassissima, probabilità, basterebbe che la compagine superiore abbia il turno settimanale in orario antecedente a quello delle squadre giovanili, che - con l´accorgimento di dubbia lealtà sportiva - di non inserire l´allievo o juniores squalificato nella squadra maggiore, egli possa essere impiegato nelle altri squadre impegnate in orari e/o il giorno seguenti, a tutto discapito dei principi da salvaguardare e sopra enucleati e di fatto non scontando egli la qualifica. Non vi è dubbio, infine, sempre seguendo i criteri dettati dalla Corte federale, che sussista "omogeneità" tra il Campionato Allievi e quello Juniores, quando il tesserato abbia superato l´età della prima fascia. Alla luce di quanto sopra, deve dunque applicarsi alla A.S. MALMANTILE - che ha utilizzato nel campionato juniores un giocatore, proveniente da altra società, con squalifica residua, riportata e non scontata nel campionato allievi, e quest´ultimo non più avente titolo per il campionato dei più giovani, per l´età maturata - la sanzione della perdita della gara in questione ai sensi dell´art. 12, comma 5, del CDS. P.Q.M. Accoglie il reclamo della U.S.C. MONTELUPO di cui in epigrafe, ed assegna a quest´ultima la vittoria per 3 - 0 nei confronti della A.S. MALMANTILE, con riferimento alla gara del 2 ottobre 2004; dispone restituirsi la relativa tassa alla società reclamante.
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