COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 008/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Terontola, avverso alla squalifica fino al 7/01/05 del calciatore Tacchini Lucio (C.U. n. 13 del 7/10/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 008/05-pv. Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Terontola, avverso alla squalifica fino al 7/01/05 del calciatore Tacchini Lucio (C.U. n. 13 del 7/10/2004) Il G.S. motivava così le sanzioni irrogate ai calciatori della società ricorrente durante l’incontro disputatosi, in data 3/10/2004, tra la ricorrente e la Società Acquaviva: “Arrivava alle spalle al DG e spingendolo gli rivolgeva grave frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto Capitano.” Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore sostenendo che il contatto con il DG fosse esclusivamente dovuto alla foga con cui il giocatore si era avvicinato all’arbitro; l’impeto della corsa avrebbe impedito al Tacchini un tempestivo arresto causando l’inevitabile e conseguente collisione. Per quanto concerne le frasi la società contesta il tenore delle stesse pur ammettendo un “modo poco urbano” di rivolgersi al DG da parte del Capitano e per tali ragioni chiede una riduzione della sanzione applicata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G. chiamato a chiarimenti, confermando quanto descritto nel rapporto arbitrale, aveva modo di specificare la dinamica degli eventi smentendo le principali tesi difensive sia per quanto concerne la volontarietà del gesto sub Judicio, sia in ordine alla pronuncia della frase irriguardosa. Nello stesso documento il DG però scrive “Preciso che non ho ravvisato alcun intento di farmi del male quanto piuttosto di costringermi a girarmi verso di lui affinché prestassi attenzione alla sua protesta.” Il dato, importante e sconosciuto al Giudice di prime cure, andando a modificare parzialmente l’iniziale ricostruzione fornita nel rapporto di gara, appare significativo e decisivo per una valutazione meno rigorosa del fatto e del connesso elemento psicologico con conseguente riduzione della sanzione inflitta dal G.S.. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Tacchini Lucio fino al 7/12/2004 anziche’ fino al 7/01/2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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