COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 013/05-rg. Reclamo della “U.S. STICCIANO” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Mecacci Simone fino al 7/04/2005. C.U. n.13 del 7/10/2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 013/05-rg. Reclamo della “U.S. STICCIANO” avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Mecacci Simone fino al 7/04/2005. C.U. n.13 del 7/10/2004. Il calciatore Simone Mecucci,tesserato per la U.S. STICCIANO, nel corso della gara “ AUDACE ISOLA D’ELBA – U.S. STICCIANO” ,valevole per il campionato di 2 categoria, veniva espulso dal campo di gara per aver appoggiato il proprio petto a quello del D.G., tentando anche di sgambettarlo,colpendolo in modo leggero al piede senza per altro farlo cadere. Per tale comportamento veniva squalificato fino al 7/04/2005. Contro tale provvedimento propone reclamo la U.S. STICCIANO,lamentandosi della descrizione dei fatti contestati al proprio tesserato e negando qualsivoglia intenzionalità dei medesimi. La ricorrente sostiene che lo scontro tra il D.G. e d il calciatore in questione è avvenuto in maniera assolutamente casuale. Afferma,inoltre, che è stato l’arbitro ad urtare involontariamente il giocatore al quale attribuisce la sola responsabilità di non essersi spostato in tempo per evitare il contatto. Contato avvenuto,secondo la reclamante, tra il petto del D.G. e la spalla del proprio tesserato,stante la notevole differenza di altezza tra i due. Per tali motivi la società chiede un’equa riduzione della squalifica e di essere ascoltata da questa C.D. In data 29/10/2004 compariva davanti a questa C.D. il sig. David Pizzinelli,presidente della U.S. STICCIANO,il quale: 1) ribadiva che è stato il D.G. ad urtare il proprio tesserato ; 2) confermava l’assoluta involontarietà e lievità del contatto; 3) sottolineava l’assoluta mancanza di violenza nel comportamento del giocatore. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto descritto nel rapporto di gara e ribadisce la volontarietà del comportamento del giocatore in questione. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento; ascoltate le giustificazioni di parte ricorrente, si è formata la convinzione che nel comportamento del calciatore non è ravvisabile alcun intento lesivo e neanche minaccioso nei confronti dell’arbitro. Pertanto la sanzione comminata appare eccessiva sia rispetto al comportamento imputato al giocatore che alle conseguenze del medesimo. Per tali motivi questa Commissione Disciplinare ritiene più equo determinare una squalifica pari a tre mesi . P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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