COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 023/05-GC. Reclamo presentato dal tesserato Lacchè Francesco avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto che lo ha squalificato per tre gare. C.U. N° 10 DEL 13.10.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 023/05-GC. Reclamo presentato dal tesserato Lacchè Francesco avverso la decisione del G.S. Provinciale di Grosseto che lo ha squalificato per tre gare. C.U. N° 10 DEL 13.10.2004. Il Giudice Sportivo Provinciale di Grosseto comminava la squalifica in epigrafe al sig. Lacchè poiché questi, espulso per somma di ammonizioni, alla notifica si avvicinava al D.G. tenendo comportamento irriguardoso ed offensivo. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Marsiliana – Arcille del giorno 10 ottobre 2004. Avverso tale decisione proponeva reclamo in proprio il tesserato Lacchè, contestando essenzialmente la decisione dell’arbitro in merito alla seconda ammonizione che ha portato all’espulsione dal campo. Asserisce che una volta notificatogli il provvedimento di espulsione non proferiva alcuna offesa verso il direttore di gara. Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione unita alla domanda di audizione personale e se del caso di un confronto con l’arbitro. Osserva preliminarmente questo Collegio che in base alle Carte Federali nessun confronto è possibile con il direttore di gara in questo tipo di procedimento. All’udienza odierna si presenta il sig. Lacchè, il quale solo in questa sede prende conoscenza del rapporto arbitrale. Con apprezzabile pacatezza il reclamante nega il proferimento di offese, ed insiste sulla riduzione della sanzione. Il reclamo non può essere accolto. Nel rapporto di gara, infatti, l’arbitro ha dettagliatamente descritto le fasi dell’episodio in questione, specificando altresì la frase offensiva rivoltagli dal giocatore. La tesi del sig. Lacchè, quindi, non può essere accolta. Acclarato il fatto, non resta che decidere sull’entità della sanzione; questa appare equa e ben calibrata, in conformità con episodi pressoché analoghi sanzionati con la medesima graduazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
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