COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: S.S. Scordia e A.S. Città di Bagheria – per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40, p.1 e 3 – Regol. L.N.D – Proc. n° 7/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 29/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: S.S. Scordia e A.S. Città di Bagheria – per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento all’art. 40, p.1 e 3 – Regol. L.N.D – Proc. n° 7/A – Con singole note del 22.9.2004 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere le stesse inviato “il tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione” della loro prima squadra. La Commissione Disciplinare, letti gli atti trasmessi dal Comitato e ritenuto che il presente procedimento ha natura documentale per cui non necessita di ulteriore attività istruttoria; in assenza di memorie difensive di sorta ed attesa la fondatezza del deferimento alla luce delle distinte di gara predisposte e sottoscritte dalle medesime società deferite; fissata l’udienza dibattimentale il giorno 5.10.2004, celebratasi nella contumacia delle deferite; P.T.M. DELIBERA: di infliggere a ciascuna delle Società S.S. Scordia e Città di Bagheria, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento) con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine perentorio di giorni quindici dalla data del presente provvedimento, a pena di ulteriori provvedimenti; Si trasmetta alle parti interessate, a cura del Comitato.
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