COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A. S. MUTIGNANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 12/1/05 INFLITTA AL CALCIATORE PATTARA FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – A. S. MUTIGNANO DISPUTATA IL 30/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (COM. UFF. N° 22 DEL 4/11/04. COM .REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A. S. MUTIGNANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 12/1/05 INFLITTA AL CALCIATORE PATTARA FEDERICO IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE – A. S. MUTIGNANO DISPUTATA IL 30/10/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (COM. UFF. N° 22 DEL 4/11/04. COM .REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società A. S. Mutignano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. poiché il Pattara per protesta, correva verso l’arbitro urlando e poggiandogli la propria testa contro; quindi rientrando nello spogliatoio, prendeva a calci due sedie, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto il calciatore si sarebbe limitato a protestare, sebbene animatamente, ma senza poggiare la propria testa contro quella del direttore di gara.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato integralmente gli originari riferimenti, onde l’appello è da considerarsi infondato e non meritevole di accoglimento, posto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione.
Pertanto, quanto sostenuto dalla società appellante non trova alcun riscontro negli stessi atti.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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