COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELL’ALLENATORE DI PAOLO PIERO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 31/1/05) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / FUCENSE DISPUTATA IL 4/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 7/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELL’ALLENATORE DI PAOLO PIERO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 31/1/05) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / FUCENSE DISPUTATA IL 4/12/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N. 30 DEL 7/12/04 COM. REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto il sig. Di Paolo Piero, tesserato con la Società Fucense, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver protestato smodatamente cercando di togliere il fischietto dalle mani dell’arbitro, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il comportamento sanzionato tendeva solo ad evitare che il direttore di gara fischiasse la sospensione della gara a seguito di incidenti avvenuti sul campo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che, in realtà, il Di Paolo alla decisione di sospendere la gara, entrava in campo tentando di strapparmi il fischietto per impedirmi di fischiare.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al Di Paolo deve ritenersi eccessiva in quanto (ala luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) appare evidente che, nel comportamento dello stesso, non vi fossero intenti aggressivi ma solo la volontà di non far assumere una certa decisione.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta a Di Paolo Piero fino all’8/1/05 disponendo la restituzione della tassa versata.
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