COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MICHETTI F.P. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARTINELLI ANTONELLO FINO AL 31/1/05) IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / MICHETTI DISPUTATA IL 14/11/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MICHETTI F.P. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MARTINELLI ANTONELLO FINO AL 31/1/05) IN RELAZIONE ALLA GARA VACRI / MICHETTI DISPUTATA IL 14/11/04 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Michetti F.P. ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver il calciatore Martinelli Antonello colpito con una manata il taccuino dell’arbitro per evitare l’espulsione, chiedendone la revoca o, in via subordinata , la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il proprio calciatore non aveva intenzionalmente colpito l’arbitro e che sua unica intenzione era quello di farlo desistere dal notificargli l’espulsione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il comportamento del Martinelli era finalizzato solo ad evitare che l’arbitro lo espellesse. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore non è adeguata in quanto risulta che il calciatore Martinelli ha solo cercato di evitare che venisse assunto nei suoi confronti il provvedimento di espulsione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Antonio fino all’8/1/05, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo.
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