COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. MONTEVELINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE RAPETTI FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 8/12/04 AI DIRIGENTI PALLADINO LUIGI E FRACASSI NICOLA, SANZIONE DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEVELINO / CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 13/11/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. MONTEVELINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31/12/05 AL CALCIATORE RAPETTI FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 8/12/04 AI DIRIGENTI PALLADINO LUIGI E FRACASSI NICOLA, SANZIONE DI EURO 250,00) IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEVELINO / CIVITELLA ROVETO DISPUTATA IL 13/11/04 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (C.U. N.24 DEL 18/11/04 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto la Società Montevelino ha impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati dal G.S. per aver commesso i fatti singolarmente addebitati. Ha dedotto l’appellante che le sanzioni adottate dovevano essere considerate sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti accaduti anche in considerazione del fatto che l’arbitro aveva impropriamente riferito alcune circostanze. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando con dovizia di particolari i fatti accaduti ed i singoli comportamenti che avevano dato luogo alle sanzioni a carico dei tesserati e della società. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Le sanzioni inflitte sono congrue ed adeguate in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che i tesserati si sono resi effettivamente responsabili dei comportamenti ascritti mentre a fine gara un gruppo di persone del Montevelino accerchiavano l’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata
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