COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 11 della Società U.S. SCALEA 1912 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 35 del 20.10.2004 (Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 20.10.2007, squalifica calciatore PIAZZA Marco fino al 20.02.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 11 della Società U.S. SCALEA 1912
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff.
n° 35 del 20.10.2004 (Inibizione dirigente REDA Carmine fino al 20.10.2007, squalifica calciatore
PIAZZA Marco fino al 20.02.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti ascritti al dirigente Reda Carmine ed al
calciatore Piazza Marco tesserati per la società U.S. Scalea 1912, sono particolarmente gravi, e
manifestano una propensione della violenza, come mezzo coercitivo nei confronti del direttore di gara;
peraltro, il Sig. Reda che per la carica societaria rivestita dovrebbe mantenere un comportamento
esemplare, ha invece compiuto atti violenti che vanni quindi sanzionati in modo severo; proprio per la
posizione ricoperta dal Reda;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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