COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino al 13.04.2005, squalifica calciatore VOMERO Francesco fino al 13.10.2009, inibizioni sigg. LONGO Maurizio e VOMERO Domenico fino al 13.01.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della Società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 32 del 13.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Rizziconese – Motta San Giovanni del 10.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica calciatore VOMERO Gianluca fino al 13.04.2005, squalifica calciatore VOMERO Francesco fino al 13.10.2009, inibizioni sigg. LONGO Maurizio e VOMERO Domenico fino al 13.01.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha ricostruito gli episodi che hanno caratterizzato la gara in epigrafe comportando le sanzioni irrogate in prime cure e che la reclamante contesta in toto. Il direttore di gara ha puntualmente riportato quanto contenuto nel supplemento di rapporto di gara che ha confermato. Il verificarsi degli episodi per come narrati dall’arbitro legittimano la decisione dello stesso di sospendere la gara. Ritiene difatti questa commissione che la situazione venutasi a creare era grave, oggettiva, e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della CAF. Per cui non può essere accolto il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Ugualmente non censurabile appare la decisione del primo giudice con riferimento alle sanzioni irrogate ai dirigenti Longo Maurizio e Vomero Domenico per mancata assistenza all’arbitro. Va invece opportunamente rimodulata la squalifica inflitta al calciatore Vomero Francesco in qualità di capitano ai sensi dell’art. 2 C.G.S.. Difatti, ponderata la gravità dell’aggressione subita dall’arbitro, ritiene questa Commissione di ridurre la squalifica a tutto il 31.12.2007. Va inoltre rimodulata quella inflitta al calciatore VOMERO Gianluca riducendola a tutto il 13.3.2005. P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e con riferimento alle sanzioni irrogate ai dirigenti Longo e Maurizio e Vomero Domenico; accoglie parzialmente nella parte in cui si impugna la squalifica al calciatore VOMERO Francesco che riduce a tutto il 31 DICEMBRE 2007 e la squalifica del calciatore VOMERO Gianluca che riduce a tutto il 13 MARZO 2005; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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