COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale .

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale . LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che La reclamante lamenta l’irregolarità della gara in epigrafe per posizione irregolare del calciatore Massa Francesco non identificato in modo conforme alle disposizioni regolamentari e per l’assoluta impossibilità di individuare il tesserato che ha svolto le funzioni di assistente arbitrale in quanto lo stesso non figura nella distinta consegnata alla A.S San Costantino. Nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha rappresentato che tutti i calciatori della Vazzanese sono stati identificati a mezzo di valido documento di riconoscimento. ha inoltre rappresentato che la persona che aveva funzioni di Assistente arbitrale della società San Costantino è stato da lui identificato come Gentile Antonino ed ha svolto le funzioni stesse per tutta la gara. In merito a tanto, esaminati i tabulati di tesseramento della Società Vazzanese, questa Commissione ha rilevato che nessun calciatore a nome Gentile Antonino risulta tesserato con la stessa società. Vero è che dai suddetti tabulati risulta tesserato Gentile Antonio nato il 7.5.1989 il quale non risulta autorizzato ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F.. sicché non può revocarsi in dubbio che la persona che ha svolto le funzioni di Assistente arbitrale non aveva titolo a prendere parte alla gara. Il reclamo va perciò accolto. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società VAZZANESE la punizione sportiva della perdita della gara San Costantino – Vazzanese del 24.10.2004 con il punteggio di 0 – 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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