COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 21 della Società S.S. ROGGIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al
Com.Uff. n° 5 del 27.10.2004 (Regolarità della gara Grisolia – Roggiano del 17.10.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società reclamante lamenta che il calciatore che ha preso parte alla gara con il numero 6
(sei) non è in effetti Crusco Domenico come risulta dalla distinta di gara;
la tesi è sostenuta muovendo dalla mancata corrispondenza tra la fisionomia del calciatore che ha
disputato la gara e quella del Crusco stesso;
nell’odierna seduta l’arbitro ha dichiarato che nessuna anomalia ha riscontrato nel corso
dell’identificazione del calciatore Crusco, per cui non si è raggiunta la prova dell’assunto della
reclamante;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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