COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE - ROCCELLA
Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che per tutta la durata del secondo tempo i giocatori della società Rizziconese hanno
assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell' arbitro e minaccioso nei confronti dei
giocatori ospiti;
- che al 46° del secondo tempo a seguito di un calcio di rigore decretato dall' arbitro a favore
della società Roccella, "quasi tutti i calciatori locali" attorniavano l' arbitro e protestavano
vibratamente;
- che i suddetti giocatori allontanavano più volte il pallone non consentendo l' esecuzione del
calcio di rigore;
- che entravano sul terreno di gioco i dirigenti della società Rizziconese nel tentativo di
riportare l'ordine, ma i propri giocatori assumevano "un comportamento ostile anche nei
confronti degli stessi";
- che a questo punto l' arbitro, constatando "l'animosità che si era venuta a creare", la totale
assenza di forza pubblica e ritenuto non esistere i presupposti per continuare la gara,
decideva di sospendere definitivamente la stessa;
- che un giocatore della società Rizziconese non identificato dall' arbitro, lanciava pietre verso
la porta dello spogliatoio della squadra avversaria;
ritenuto che la gara non ha avuto regolarmente svolgimento, per la responsabilità diretta dei
giocatori e oggettiva della società Rizziconese;
visto l' art. 43 delle N.O.I.F. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma b) del C .G.S.;
delibera
1. infliggere alla società RIZZICONESE la punizione sportiva della perdita di gara col
punteggio di 0 -3;
2. infliggere alla società RIZZICONESE l' ammenda di €. 100.00.