COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 6/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Comp. C.Vaticano con il punteggio di 0 – 3, squalifica per TRE giornate del campo di gioco, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che dal rapporto degli ufficiali di gara e gli interni documenti allegati agli atti del procedimento risulta in modo chiaro ed inequivoco che durante l’intervallo della gara mentre l’arbitro e i suoi assistenti si trovavano all’interno dello spogliatoio si verificava l’esplosione di un petardo all’esterno della porta di ingresso; che a seguito della deflagrazione tutti gli ufficiali di gara riportavano un trauma acustico e l’arbitro un escoriazione al ginocchio prodotta da alcune schegge; che a seguito di ciò il direttore di gara, che dopo le prime cure aveva ripreso il gioco, sospendeva definitivamente l’incontro per il persistere di una sintomologia dolorosa alla testa ed alle orecchie; che tale situazione di fatto rende incensurabile la decisione arbitrale di sospendere l’incontro per la sua obiettiva gravità e conforme a giustizia il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara; per i medesimi motivi equa appare la riduzione della squalifica del campo di gioco di una giornata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di gioco inflitta alla società PALMESE a DUE giornate, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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