COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società POL. SALINE JONICHE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Saline Joniche – S.C.Mamerto del 21.11.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore METASTOFALI Bartolo fino al 25.03.2005, squalifica calciatori CRUCITTI Giovanni e ROMEO Paolo fino al 25.02.2005, squalifica calciatore STILLITANO Giovanni fino al 25.05.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della Società POL. SALINE JONICHE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Saline Joniche – S.C.Mamerto del 21.11.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore METASTOFALI Bartolo fino al 25.03.2005, squalifica calciatori CRUCITTI Giovanni e ROMEO Paolo fino al 25.02.2005, squalifica calciatore STILLITANO Giovanni fino al 25.05.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’artr.30, comma 4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: Al 46° del I tempo della gara Saline Joniche-Mamerto, disputatasi il 21.11.2004, il direttore di gara, dopo aver assegnato un calcio di punizione a favore della società ospitata, veniva circondato da alcuni calciatori della Pol. Saline Joniche, fra i quali riconosceva quelli qui di seguito indicati: - Metastofali Bartolo che, già ammonito, invece di prodigarsi per allontanare i compagni in qualità di capitano, poggiava la mano sul viso dell’arbitro, profferendogli una frase minacciosa; - Crucitti Giovanni, che spintonava il direttore di gara; - Romeo Paolo, anch’egli precedentemente ammonito, il quale, dopo aver spinto energicamente l’arbitro, veniva fermato dal provvidenziale intervento di un compagno di squadra. Il direttore di gara, a causa del “trambusto generale”, non riusciva ad identificare gli altri calciatori “rei di spintoni e minacce” nei suoi confronti e, a questo punto, ritenendo di non essere “nelle condizioni psico-fisiche per una serena direzione” della gara medesima, si dirigeva verso gli spogliatoi. Durante il percorso, il calciatore Stillitano Giovanni (Pol. Saline Joniche) sgambettava da tergo il direttore di gara il quale, tuttavia, riusciva a rimanere in piedi e a raggiungere gli spogliatoi. La Pol. Saline Joniche lamenta che il giudice di I grado abbia irrogato a suo carico la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3, sostenendo che non vi siano i presupposti per addivenire a tale decisione. L’adìta Commisione ritiene, invece, che la situazione testè rappresentata non rivesta gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione (o per la continuazione pro-forma) della gara, ex art.64, co.2, delle N.O.I.F.. E’ incontrovertibile, infatti, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro debba prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e vada esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Inoltre, è oggettivamente richiesto che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara, dopo aver fato ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Tale situazione non è certamente ravvisabile nel caso in esame, caratterizzato da atti intimidatori da parte dei calciatori, nei confronti dei quali il direttore di gara non ha opposto i provvedimenti disciplinari in suo potere al fine di poter proseguire la gara. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara non appare suffragata da una reale situazione di pericolo, rivelandosi, invece, come proiezione di uno stato d’animo esageratamente preoccupato o timoroso. In conclusione, la Commissione ritiene di dover riformare la decisione del Giudice di I grado, disponendo la ripetizione della gara Saline Joniche-Mamerto del 21.11.2004. Per quanto concerne le sanzioni inflitte ai singoli calciatori, è congrua ed adeguata quella irrogata a Romeo Paolo mentre appare conforme a giustizia ridurre le altre, così come qui di seguito indicato: - Metastofali Bartolo, la cui posizione è aggravata in quanto capitano, si è reso responsabile di un atto di protesta di modestissima violenza nei confronti dell’arbitro e di avergli proferito una frase minacciosa: riduzione della squalifica fino a tutto il 16.01.2005; - Crucitti Giovanni, reo di avere posto in essere nei confronti del direttore di gara un atto di protesta di modestissima violenza: riduzione della squalifica fino a tutto il 02.01.2005; - Stillitano Giovanni, responsabile di un atto di protesta di scarsa violenza verso il direttore di gara: squalifica ridotta fino a tutto il 20.03.2005. Visto l’art.32, co.3, del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone: - la ripetizione della gara Saline Joniche – S.C. Mamerto del 21.11.2004; - la riduzione della squalifica al calciatore METASTOFALI Bartolo fino a tutto il 16 GENNAIO 2005; - la riduzione della squalifica al calciatore CRUCITTI Giovanni fino a tutto il 02 GENNAIO 2005; - la riduzione della squalifica al calciatore STILLITANO Giovanni fino a tutto il 20 MARZO 2005; - la conferma della squalifica al calciatore Romeo Paolo; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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