COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 15/12/2004 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI GARA DEL 05/12/2004 SCHIAVONEA CALCIO – SPORTING TERRANOVA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 15/12/2004 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI GARA DEL 05/12/2004 SCHIAVONEA CALCIO - SPORTING TERRANOVA Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 60; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che prima dell'inizio della gara il Signor Picaro Domenico, calciatore della società Schiavonea Calcio, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro; - che al 35° del secondo tempo, dopo che l'arbitro espelleva per somma di ammonizioni il calciatore Apicella Antonio della società Schiavonea Calcio, lo stesso poggiava il proprio petto a quello dell'arbitro e "successivamente entrambe le mani a palmo aperto" facendolo "indietreggiare e barcollare per più di tre metri" rivolgendogli frasi offensive e minacciose; - che circa sette calciatori e l'allenatore dello Schiavonea Calcio, circondavano, spingevano e trattenevano l'arbitro per la maglia "sia lateralmente che da tergo"; - che l'arbitro individuava tra i suddetti calciatori, in maniera chiara ed inequivocabile il Signor Forte Giuseppe capitano della società Schiavonea Calcio che afferrava l'arbitro "dalla manica sinistra" lo "tirava verso di se" e gli rivolgeva frasi minacciose; - che il Signor Pacino Vincenzo calciatore della società Schiavonea Calcio spingeva l'arbitro in "maniera energica con entrambe le mani" sulla spalla destra e gli rivolgeva parole offensive; - che il Signor Iuele Gaetano allenatore della società Schiavonea Calcio rivolgeva all'arbitro parole offensive mentre il Signor Barilari Fabio dirigente accompagnatore della società Schiavonea Calcio colpiva l'arbitro con un calcio alla gamba sinistra; - che l'arbitro avvertiva subito forte dolore tanto da "comprometterne la stabilità" e si "rifugiava" nello spogliatoio; - che il dolore sia acutizzava ancora di più impedendo all'arbitro di proseguire l'incontro; - che l'arbitro a questo punto comunicava ad entrambe le società di ritenere la gara sospesa definitivamente; letto il reclamo della società Schiavonea Calcio e ritenuto che l' assunto della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali; ritenuto altresì che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la responsabilità diretta dei calciatori e dirigenti anche per la responsabilità oggettiva della società Schiavonea C; visti gli artt.53 delle N.O.I.F., 12 comma 1, 14 comma 1 punti e) e g) del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società SCHIAVONEA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) revocare i provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti dei Sigg: APICELLA Antonio, FORTE Giuseppe, PICARO Domenico, PACINO Vincenzo, IUELE Gaetano e BARILARI Fabio appartenenti alla società SCHIAVONEA CALCIO; 3) inibire fino al 31 DICEMBRE 2008 il Signor BARILARI Fabio dirigente accompagnatore ufficiale società SCHIAVONEA CALCIO; 4) squalificare fino al 2 FEBBRAIO 2005 il Signor IUELE Gaetano allenatore della società SCHIAVONEA CALCIO; 5) squalificare fino al 20 APRILE 2005 il Signor PACINO Vincenzo giocatore della società SCHIAVONEA CALCIO; 6) squalificare fino al 23 FEBBRAIO 2005 il Signor APICELLA Antonio giocatore della società SCHIAVONEA CALCIO; 7) squalificare fino al 2.FEBBRAIO 2005 il Signor FORTE Giuseppe giocatore della società SCHIAVONEA CALCIO; 8) squalificare per DUE gare effettive (già scontate) il Signor ZICARO Domenico giocatore della società SCHIAVONEA CALCIO; 9) rigettare il reclamo della società Schiavonea Calcio ed incamerarsi la relativa tassa reclamo.
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