COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti l’arbitro ed il rappresentante della società reclamante a chiarimenti; rilevato che effettivamente i fatti si sono svolti per come l’arbitro puntualmente ha descritto nel suoi referto ed ha ribadito in sede di audizione, ritenuto, tuttavia, che lo sputo al direttore di gara è stato lanciato da una distanza di oltre un metro, cosicché è possibile ritenere che non volesse colpire l’arbitro al viso e ciò è avvenuto soltanto casualmente; che, pertanto, la sanzione irrogata dal primo giudice può essere sensibilmente ridotta al calciatore Leone; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore LEONE Vincenzo fino al 31 LUGLIO 2005, conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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