COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005, squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE Vincenzo fino al 30.11.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 44 della Società U.S. PRASAR
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al
Comunicato Ufficiale n° 29 del 24.11.2004 (Inibizione dirigente CRITELLI Luigi fino al 31.01.2005,
squalifica assistente arbitrale ASTARITA Attilio fino al 28.02.2005, squalifica calciatore LEONE
Vincenzo fino al 30.11.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti l’arbitro ed il rappresentante della società reclamante a chiarimenti;
rilevato che effettivamente i fatti si sono svolti per come l’arbitro puntualmente ha descritto nel suoi referto
ed ha ribadito in sede di audizione, ritenuto, tuttavia, che lo sputo al direttore di gara è stato lanciato da
una distanza di oltre un metro, cosicché è possibile ritenere che non volesse colpire l’arbitro al viso e ciò è
avvenuto soltanto casualmente;
che, pertanto, la sanzione irrogata dal primo giudice può essere sensibilmente ridotta al calciatore Leone;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore LEONE Vincenzo fino al 31 LUGLIO
2005, conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della
società reclamante.
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