COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO Marco fino al 30.05.2007, squalifica calciatore LA VIA Sergio fino al 31.12.2006, inibizione dirigente MAZZUCCA Eugenio fino al 31.12.2005, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARERECLAMO N. 56 della Società U.S. APRIGLIANESE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 9 del 24.11.2004 (Squalifica calciatore RIZZUTO Francesco fino al 24.11.2009, squalifica calciatore FALCONE Gennaro fino al 30.05.2009, squalifica calciatore LE PERA Francesco fino al 30.05.2008, squalifica calciatore DE VUONO Marco fino al 30.05.2007, squalifica calciatore LA VIA Sergio fino al 31.12.2006, inibizione dirigente MAZZUCCA Eugenio fino al 31.12.2005, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva preliminarmente che bisogna evidenziare che il C.G.S. non prevede la responsabilità per i danni fisici, morali e materiali subiti dal direttore di gara, il quale per l’eventuale risarcimento dovrà agire in separata sede. Per quanto attiene le sanzioni inflitte ai tesserati dell’U.S. Apriglianese, sigg. Francesco Rizzuto, Gennaro Falcone, Francesco Le Pera, Marco De Vuono, Vittorio Mazzucca, le stesse sono congrue ed adeguate considerato la gravità dei fatti dagli stessi messi in atto. Appare nel mentre conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte a La Via Sergio e La Via Eugeniocosì come di seguito riportate: La Via Sergio si è reso responsabile di un atto di protesta di modestissima violenza nei confronti del direttore di gara , profferendogli contro frasi offensive e minacciose, riduzione della squalifica fino a tuto il 31.01.2005; La Via Eugenio si è reso responsabile di essere entrato abusivamente in campo, spintonando il direttore di gara profferendogli frasi offensive e minacciose , riduzione della squalifica fino al 31.01.2005; Per quanto attiene l’ammenda comminata dal Giudice sportivo alla società Apriglianese si ritiene di ridurre la stessa considerando che la società ricorrente è stata già duramente colpita con le sanzioni disciplinari ai suoi tesserati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone: ridursi la squalifica inflitta al calciatore LA VIA Sergio fino al 31 GENNAIO 2005; ridursi la squalifica inflitta all’allenatore LA VIA Eugenio fino al 31 GENNAIO 2005; ridursi l’ammenda comminata a titolo di responsabilità oggettiva, ad € 250,00; annullare la disposizione del Giudice Sportivo relativamente all’attribuzione della responsabilità integrale a carico della società Apriglianese, per i danni fisici, morali e materiali subiti dal direttore di gara, in quanto come già specificato in premessa, non è contemplata dal C.G.S.; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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