COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA - BAGNARESE Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15-12- 2004; letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto inviato dall' arbitro dai quali risulta: -che all' arrivo della terna arbitrale nell' impianto sportivo, l' arbitro trovava una persona non identificata all' interno del suo spogliatoio che, pur se allontanata dal dirigente accompagnatore della società Polistena, teneva durante la gara, un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell' arbitro; - che, durante il primo tempo, una persona non identificata teneva un comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell' arbitro; - che al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della terza rete della società Bagnarese, l' arbitro veniva accerchiato dai giocatori del Polistena, ai quali si aggiungeva dalla panchina il signor Sorace Domenico, che strattonava l' arbitro dalla divisa, tentando di aggredirlo, senza riuscirci; - che durante tale accerchiamento, i giocatori della società Polistena strattonavano ripetutamente l' arbitro ed uno di questi giocatori, da tergo lo colpiva violentemente con un calcio all'emitorace sinistro, provocandogli fortissimo dolore e difficoltà respiratorie; - che mentre l' arbitro si trovava nello spogliatoio, dove era entrato; veniva fatto oggetto di insulti e minacce da parte di persone non identificate mentre la porta ed il vetro di una finestra venivano ripetutamente colpiti con pugni e calci; - che, dopo circa trenta minuti l' arbitro, stante le sue condizioni fisiche e psicologiche, veniva trasportato al pronto soccorso dell' ospedale di Polistena dove gli veniva diagnosticato "trauma contusivo emitorace sinistro" per come risulta dall' allegato certificato medico rilasciato dal suddetto nosocomio; - che mentre si trovava al pronto soccorso, una persona individuata come il Presidente della società Polistena, signor Mauro Giuseppe, teneva un comportamento reiteratamente minaccioso nei confronti dell' arbitro; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento della società Polistena; visto l' art. 12 comma 1 del C.G.S.; delibera 1. revocare la sospensione cautelare di MAURO GIUS EPPE (dirigente), SORACE DOMENICO (calciatore) e MAMMOLITI GIROLAMO (calciatore) tutti appartenenti alla società POLISTENA; 2. infliggere alla società POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3. infliggere alla società POLISTENA l'ammenda di €. 600.00; 4. inibire fino al 23 GENNAIO 2005 il signor MAURO GIUSEPPE, Presidente della società POLISTENA; 5. squalificare fino al 15 MARZO 2005 il signor SORACE DOMENICO calciatore della società POLISTENA; 6. squalificare fino al 15 DICEMBRE 2009 il signor MAMMOLITI GIROLAMO calciatore della società POLISTENA quale capitano in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza commesso ai dannoi dell’arbitro e non identificato.
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