COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO PROMOZIONE DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA – BAGNARESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004
CAMPIONATO PROMOZIONE
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 12/12/2004 POLISTENA - BAGNARESE
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15-12-
2004;
letti gli atti ufficiali ed il supplemento di rapporto inviato dall' arbitro dai quali risulta:
-che all' arrivo della terna arbitrale nell' impianto sportivo, l' arbitro trovava una persona non
identificata all' interno del suo spogliatoio che, pur se allontanata dal dirigente accompagnatore
della società Polistena, teneva durante la gara, un comportamento offensivo e minaccioso nei
confronti dell' arbitro;
- che, durante il primo tempo, una persona non identificata teneva un comportamento
gravemente minaccioso nei confronti dell' arbitro;
- che al 28° minuto del secondo tempo, in occasione della terza rete della società Bagnarese, l'
arbitro veniva accerchiato dai giocatori del Polistena, ai quali si aggiungeva dalla panchina il
signor Sorace Domenico, che strattonava l' arbitro dalla divisa, tentando di aggredirlo, senza
riuscirci;
- che durante tale accerchiamento, i giocatori della società Polistena strattonavano
ripetutamente l' arbitro ed uno di questi giocatori, da tergo lo colpiva violentemente con un
calcio all'emitorace sinistro, provocandogli fortissimo dolore e difficoltà respiratorie;
- che mentre l' arbitro si trovava nello spogliatoio, dove era entrato; veniva fatto oggetto di insulti
e minacce da parte di persone non identificate mentre la porta ed il vetro di una finestra
venivano ripetutamente colpiti con pugni e calci;
- che, dopo circa trenta minuti l' arbitro, stante le sue condizioni fisiche e psicologiche, veniva
trasportato al pronto soccorso dell' ospedale di Polistena dove gli veniva diagnosticato "trauma
contusivo emitorace sinistro" per come risulta dall' allegato certificato medico rilasciato dal
suddetto nosocomio;
- che mentre si trovava al pronto soccorso, una persona individuata come il Presidente della
società Polistena, signor Mauro Giuseppe, teneva un comportamento reiteratamente
minaccioso nei confronti dell' arbitro;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento per responsabilità oggettiva derivante
dal comportamento della società Polistena;
visto l' art. 12 comma 1 del C.G.S.;
delibera
1. revocare la sospensione cautelare di MAURO GIUS EPPE (dirigente), SORACE
DOMENICO (calciatore) e MAMMOLITI GIROLAMO (calciatore) tutti appartenenti alla
società POLISTENA;
2. infliggere alla società POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3;
3. infliggere alla società POLISTENA l'ammenda di €. 600.00;
4. inibire fino al 23 GENNAIO 2005 il signor MAURO GIUSEPPE, Presidente della società
POLISTENA;
5. squalificare fino al 15 MARZO 2005 il signor SORACE DOMENICO calciatore della società
POLISTENA;
6. squalificare fino al 15 DICEMBRE 2009 il signor MAMMOLITI GIROLAMO calciatore della
società POLISTENA quale capitano in luogo dell’autore materiale dell’atto di violenza
commesso ai dannoi dell’arbitro e non identificato.