COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 2 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO GIUNGANO – GARA GIUNGANO/REAL PUGLIANO DEL 14.11.04 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 49 del 2 dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO GIUNGANO – GARA GIUNGANO/REAL PUGLIANO DEL 14.11.04 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, dagli atti ufficiali risulta evidente che si sia verificata, nella circostanza, un’omissione da parte dell’arbitro il quale, al 45 del s.t., non notificava il cartellino rosso ad un calciatore che veniva ammonito per la seconda volta. La circostanza, ancorché irrilevante per la società soccombente, non può essere ignorata da questa Commissione, che deve ritenere che, sulla modificazione del risultato finale (da 3-3 a 4-3), possa, in ogni caso, aver avuto influenza la presenza in campo di un calciatore già ammonito per due volte. Deve ritenersi, quindi, sussistente l’omissione del provvedimento disciplinare di espulsione dal campo, che ha determinato l’irregolare svolgimento della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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