COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 09.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SPILIMBERGO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA SPILIMBERGO/ SETTE SPIGHE DEL 16.10.2004 (in C.U. C.P.UDINE n° 10 del 03.11.2004).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 09.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SPILIMBERGO AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. C.P.UDINE IN ORDINE ALLA GARA SPILIMBERGO/ SETTE SPIGHE DEL 16.10.2004 (in C.U. C.P.UDINE n° 10 del 03.11.2004). LA COMMISSIONE, - Visti gli atti ufficiali relativi alla gara SPILIMBERGO – SETTE SPIGHE del 16.10.2004, valida per il campionato JUNIORES PROVINCIALE, con particolare riferimento al referto e al supplemento di referto in cui l’arbitro ha verbalizzato come segue: “il giocatore n° 9 dell’U.S. Spilimbergo EL ZOMOT MAIKOL dopo la notifica dell’espulsione si dirigeva correndo verso di me. Arrivatomi addosso mi colpiva violentemente, con entrambe le mani al petto facendomi barcollare ed indietreggiare per circa un paio di metri. Il pronto intervento dei suoi compagni evitava che lo stesso giocatore mi colpisse nuovamente come minacciava di voler fare. Ho provato immediatamente un forte dolore al petto ed allo stomaco che mi provocava sensazioni di nausea e difficoltà respiratoria…” … “Dopo aver atteso qualche momento per verificare le possibilità di riprendermi, mi rendevo conto di non essere assolutamente nello stato psico-fisico di continuare la gara, per cui decidevo la sospensione subito partecipata ai due capitani…” ... “Dopo circa un paio di minuti dal rientro nel mio spogliatoio si è presentato prima il capitano … e dopo cinque minuti anche il dirigente accompagnatore Casella Gaetano, fino a quel momento parso disinteressato a quanto successo. Dopo aver preso atto compostamente delle spiegazioni da me date è uscito dallo spogliatoio”. - Atteso che la A.S.D. Spilimbergo ha consegnato all’arbitro riserva scritta “a riguardo la regolarità dell’incontro odierno sospeso dal direttore di gara” preannunciando reclamo. - Visto il provvedimento pubblicato sul C.U. C.P. UDINE n°10 del 03.11.2004 con cui il G.S. provvedeva, tra l’altro, come segue: 1) punizione sportiva della perdita della gara alla Società SPILIMBERGO con il risultato di 0-3; 2) inibizione dell’accompagnatore ufficiale CASELLA GAETANO fino al 23.12.2004; 3) squalifica del calciatore EL ZOMOT MAIKOL fino 30.08.2005; 4) “di incamerare la tassa ricorso e di ordinare l’addebito della cauzione a carico della società Spilimbergo per preannunciato reclamo non seguito da valido reclamo, così come previsto dall’art. 29 del C.G.S.” - Letto il reclamo inoltrato dalla Società avverso la decisione del G.S., e sentito il vicepresidente della Società, per delega del presidente, all’udienza del 02.12.2004, ed attese le conclusioni da questi verbalizzate, la Commissione ha assunto le proprie decisioni come da dispositivo. La logica espositiva della motivazione impone di partire dal punto 4). - Quanto al punto 4): il G.S. ha ricordato che l’art. 29/8 C.G.S. dispone che “I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa”. Ha errato, però, il G.S. nell’esprimere il concetto di “cauzione”, termine ed istituto che non esiste nel panorama della Giustizia Sportiva, ma solo nell’organizzazione amministrativa nei rapporti tra società e Comitato. Ciò può aver creato confusione nella Società reclamante. Ma più gravi sono gli errori di procedura che distinguono la presente vicenda. La Società ha presentato all’arbitro riserva scritta preannunciando all’arbitro il reclamo avverso la interruzione della gara. La riserva scritta da presentare all’arbitro prima della gara ha ad oggetto solo le irregolarità delle misure del campo, delle porte e del pallone. Non sono previste altre riserve scritte (cfr. artt. 24/6 e 24/7 C.G.S.). Il preannuncio di reclamo è altro e diverso istituto, previsto per le questioni “sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”. Il preannuncio deve essere comunicato entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo alla gara: non all’arbitro ma al G.S. (art. 24/5 b C.G.S.). Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. L’art. 34 C.G.S. prevede che “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax.”… Qui, la Società ha preannunciato il reclamo all’arbitro e non al G.S., lo ha fatto consegnando l’atto a mani, e non a mezzo telegramma o telefax. Per giunta, non risulta data comunicazione all’altra Società del preannuncio di reclamo. Per cui il G.S. avrebbe dovuto dichiararne l’inammissibilità e disporre l’addebito della tassa reclamo. Il provvedimento del G.S. in ordine alla tassa reclamo, quindi, nella sostanza è corretto, e ciò alla luce della portata dell’art. 29/8 C.G.S.; ma è erroneo nella forma. Va riformato come da dispositivo. - Quanto al punto 1): punizione sportiva. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza (art. 29/9 C.G.S.). L’inammissibilità del reclamo, non può essere sanata dalla successiva presentazione avanti alla Commissione Disciplinare della impugnazione del provvedimento del G.S., anche se, a questa impugnazione, è stato allegato il cedolino di spedizione della raccomandata con cui la Società ha inviato alla Sette Spighe, in copia, il reclamo avanti alla Commissione Disciplinare con cui ha chiesto la ripetizione della gara interrotta. Volendo entrare nel merito, solo per dare un indirizzo alle Società che dovessero trovarsi in analoga situazione, vediamo che, secondo la reclamante, l’Ufficiale di Gara: sotto l’aspetto psicologico, sarebbe rimasto immotivatamente scosso da un singolo episodio accaduto all’interno di un incontro tranquillo; sotto l’aspetto fisico, non avrebbe subito danni, tant’è che non ha richiesto soccorso al medico sociale, la cui presenza in panchina era stata ritualmente indicata nella distinta consegnatagli prima della gara, né è ricorso alle cure del pronto soccorso. Non è sindacabile da questa Commissione Disciplinare né il grado di apprensione che soggettivamente l’ufficiale di gara possa aver conseguito dall’aggressione subita, né la sua situazione fisica conseguente alla medesima azione. Ricordiamo come la regola 5 del Giuoco del Calcio, con normative annesse, disponga che l’arbitro deve, tra l’altro, “interrompere momentaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente, a sua discrezione, al verificarsi di ogni infrazione alle Regole; interrompere momentaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano”. Inoltre, “È nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, degli assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.” L’unico limite è dato dalla congrua motivazione. E nel caso concreto, come visto e descritto dall’arbitro negli atti ufficiali che sono stati riportati virgolettati sopra, l’arbitro ha minuziosamente motivato il suo provvedimento. - Quanto al punto 2): inibizione all’assistente dell’arbitro. Effettivamente il ruolo dell’assistente dell’arbitro (cfr. art. 65 N.O.I.F.), ruolo che nell’ambito dilettantistico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale, è quello di assistere l’Ufficiale di gara, proteggerlo per consentirgli di svolgere la funzione in completa sicurezza, e curare che sia rispettato, impedendo ogni comportamento che possa lederne l'autorità ed il prestigio. L’omissione di una pronta assistenza, anche solo morale, è condotta contraria ai doveri del tesserato. Peraltro, il fatto che comunque, anche se con ritardo, il sig. CASELLA si sia interessato dell’arbitro, ed abbia accettato compostamente la non condivisa decisione di sospendere la gara, dà spazio a questa Commissione per ridurre la sanzione come da dispositivo. - Quanto al punto 3): squalifica al calciatore. La Società non nega l’episodio nella sua entità, ma tende a ridurne fortemente la portata; il fatto aggressivo, come visto, è stato chiaramente descritto dal direttore di gara, con proprietà di linguaggio e precisione dei particolari, tale che non si presta ad interpretazioni differenti da quella letterale, e ciò sia detto ai sensi dell’art. 31 C.G.S.. Va disattesa, in questo caso la tesi della Società che, pur con garbo, chiede che la Giustizia Sportiva possa demandare ad essa stessa Società il compito di reprimere la condotta colpevole del proprio tesserato, nell’ottica educativa e di formazione giovanile di cui il calcio dovrebbe essere veicolo. Invero la Società ha tutti i poteri ed i doveri di operare in modo da prevenire i fatti aggressivi, mentre la giurisdizione non può venire demandata ad un Organo sottratto alla stretta Organizzazione Federale, neppure nell’ottica formativa della personalità di un giovane. Conferire poteri a un ente estraneo all’Organizzazione della Federazione porterebbe intuitivamente alla incertezza della pena, all’anarchia giurisdizionale, alla fine dell’Organizzazione Calcistica. La sanzione, quindi, va comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva, e deve essere afflittiva, non solo per reprimere il fatto ormai accaduto, ma anche in funzione preventiva quale monito per evitare che fatti simili abbiano a ripetersi. La Commissione Disciplinare ritiene congrua, comunque, la riduzione della squalifica come da dispositivo. - Essendo stato parzialmente accolto il reclamo presentato in questa sede, va restituita la tassa per l’impugnazione avanti alla Commissione Disciplinare. P.Q.M. La C.D. 1) conferma la decisione del G.S. in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara alla Società A.S.D. SPILIMBERGO con il risultato di 0-3; 2) riduce l’inibizione dell’accompagnatore ufficiale CASELLA GAETANO fino a tutto il 08.12.2004; 3) riduce la squalifica del calciatore EL ZOMOT MAIKOL fino a tutto il 30.04.2005; 4) dispone l’addebito della tassa per l’inammissibile preannuncio di reclamo presentato; dispone la restituzione della tassa versata per il reclamo alla Commissione Disciplinare.
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