COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 15.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CALCETTO LIGNANO AVVERSO SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI PROPRI GIOCATORI SICA MASSIMO E ZIMOLO THOMAS.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 15.12.2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. CALCETTO LIGNANO AVVERSO SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI PROPRI GIOCATORI SICA MASSIMO E ZIMOLO THOMAS. LA COMMISSIONE, - Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara A.S. Calcetto Lignano – Calcetto Clark Udine, disputata in data 18.11.2004 e valevole per il Campionato Regionale Calcio a Cinque; - Visto il C.U. n. 16 del 24.11.2004, dove risultano squalificati i calciatori SICA Massimo e ZIMOLO Thomas per quattro giornate effettive di gara; - Letto il ricorso inviato dall’A.S. Calcetto Lignano con il quale il Presidente, oltre a scusarsi per i fatti accaduti e non giustificando assolutamente il comportamento dei propri tesserati, chiede una “anche lieve riduzione della squalifica in modo da permettere alla squadra di affrontare il proseguo del campionato in condizioni non d’emergenza”; - Esaminato attentamente il referto arbitrale e valutate le conseguenti decisioni del G.S.R.; - Considerato che il comportamento dei due calciatori riuslta senz’altro censurabile e meritevole di un’adeguata sanzione disciplinare; - Ritenuto in ogni caso che per il Sica si possa adottare una lieve riduzione della squalifica, mentre il reiterato comportamento dello Zimolo non si presta a modificare il giusto provvedimento assunto. P.Q.M. - A parziale accoglimento del ricorso presentato dall’A.S. Calcetto Lignano, riduce a TRE le giornate di squalifica a carico del giocatore SICA Massimo, mentre conferma la squalifica del giocatore ZIMOLO Thomas; - In virtù della decisione adottata, ordina la restituzione della tassa reclamo.
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