COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS VITTORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 5.11.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE TOPPI MIRKO, FINO AL 30.11.2004 A CARICO DEL MASSAGGIATORE IUDICONE ANGELO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COLA FABIO, E DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 7.10.2004 (Gara: TOR LUPARA – VIRTUS VITTORIA del 3.10.2004 – Camp. di Serie C Calcio A11 Femminile)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/10/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS VITTORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 5.11.2004 A CARICO DEL DIRIGENTE TOPPI MIRKO, FINO AL 30.11.2004 A CARICO DEL MASSAGGIATORE IUDICONE ANGELO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COLA FABIO, E DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 24 DEL 7.10.2004
(Gara: TOR LUPARA – VIRTUS VITTORIA del 3.10.2004 – Camp. di Serie C Calcio A11 Femminile)
l La Commissione Disciplinare;
l visto il reclamo in epigrafe;
l esaminati gli atti ufficiali;
l sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
l considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, talch’è possono escludersi atteggiamenti di minaccia nei confronti dello stesso da parte dell’allenatore COLA, mentre per quanto concerne il massaggiatore IUDICONE occorre rilevare che il gesto di “scansare” l’arbitro è intervenuto mentre quest’ultimo si era frapposto fra il massaggiatore ed il custode del campo, per evitare che i due venissero alle mani;
l che pertanto le sanzioni inflitte possono essere rivisitate, alla luce delle effettive responsabilità.
l Premesso altresì, che ai sensi dell’art. 41 C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari inferiori a € 50,00 ed i provvedimenti di inibizione inferiori ad un mese per i dirigenti.
DELIBERA
l di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica del massaggiatore IUDICONE ANGELO dal 30.11.2004 al 5.11.2004;
l di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore COLA FABIO da 5 a 4 gare effettive.
l di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne l’ammenda di € 50,00 a carico della Soc. VIRTUS VITTORIA ed il provvedimento di inibizione a carico del Dirigente TOPPI MIRKO fino al 5.11.2004.
l La restituzione della tassa di reclamo è stata già disposta, con la decisione stralcio, relativa alla calciatrice ROSI DEBORAH (C.U.n. 29 del 21.10.2004).
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