COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. D. VALENTANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIAVATTINI MARCO (MONTALTO CALCIO) NELLA GARA VALENTANO – MONTALTO CALCIO DEL 3-10-2004 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. D. VALENTANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CIAVATTINI MARCO (MONTALTO CALCIO) NELLA GARA VALENTANO - MONTALTO CALCIO DEL 3-10-2004 CAMPIONATO 2^ CATEGORIA. Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la S.S.D. VALENTANO deduceva la irregolare posizione del calciatore CIAVATTINI Marco in quanto squalificato nella stagione 2003/2004 per 5 gare con il Comunicato Ufficiale n. 33 del 22-4-2004 – Comitato Provinciale di Viterbo - alla data di effettuazione della gara in epigrafe non aveva ancora scontato la squalifica. La reclamante aggiunge che al momento della squalifica il calciatore giocava nella squadra Juniores della società Pro Maremmana ed, avendo cambiato società nella stagione 2004/2005 tesserandosi con il Montalto Calcio doveva scontare la squalifica nelle gare della prima squadra di tale società a mente dell'articolo 17 comma 6 del CGS. Richiedeva pertanto l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della stessa società. Con proprie controdeduzioni la società MONTALTO CALCIO deduce invece la regolare posizione del calciatore de quo in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte Federale in sede di parere su quesiti posti dalla L.N.D., parere adottato nella riunione del 18-12-2003. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Deve innanzitutto affermarsi che la disposizione richiamata, articolo 17 comma 6 del CGS, letteralmente afferma che, nel caso un calciatore abbia cambiato società, il residuo di squalifica della stagione precedente, in deroga al principio che dispone che le sanzioni vanno scontate nella squadra in cui giocava al momento della squalifica, vada scontato nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Sul tenore letterale della disposizione non possono esservi dubbi ed a mente della stessa non può dubitarsi che il calciatore in questione dovesse scontare la squalifica nella prima squadra della società MONTALTO CALCIO. La stessa società ha eccepito che la Corte Federale avrebbe diversamente interpretato tale disposizione enunciando il noto principio di effettività della sanzione. La censura è però inconsistente in quanto le preoccupazioni della Corte: e cioè che con il cambiamento di società si arrivasse di fatto ad eludere le squalifiche irrogate nelle gare del settore giovanile, non sussistono nel caso concreto. Infatti la Corte ha ricordato che se si facesse scontare ad un calciatore squalificato nel campionato giovanissimi od allievi la sanzione fermandosi in prima squadra, si arriverebbe di fatto ad eludere la sanzione, conseguenza inaccettabile per il sistema. Nel caso concreto invece la sanzione si è rivelata assolutamente efficace in quanto se la società avesse rispettato il dettato della norma avrebbe dovuto rinunciare all'impiego del calciatore nella prima squadra con espiazione effettiva della sanzione; ed è proprio questo lo scopo dell'ordinamento: irrogare sanzioni effettive e che, con abili marchingegni non si riducano ad una sorta di fictio juris. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere il reclamo irrogando alla società MONTALTO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 e l'ammenda di € 75,00 di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale COCOZZA Francesco sino al 18-11-2004 di squalificare il calciatore CIAVATTINI Marco (MONTALTO CALCIO) per 1 giornata effettiva di gara La tassa reclamo va restituita.
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