COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B ANAGNI CALCIO SRL – TERRACINA S.R.L.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B ANAGNI CALCIO SRL - TERRACINA S.R.L. L'A.S.TERRACINA , nel fare seguito al preannuncio, ha proposto reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Precisa la ricorrente che la Società avversaria , nel corso dell'incontro, ha utilizzato tre calciatori cosidetti "fuori quota", in aperto contrasto con il dettato del C.U. n. 1, pag. 12, del 1-7-2004, che recita esplicitramente che é consentito l'impiego di due calciatori fuori quota , nati dal 1-1-1985 in poi, considerando "in quota" i nati dal 1-1-1986. Per tale motivo l'A.S. TERRACINA chiede l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 comma 5) del C.G.S. Visti gli atti ufficiali ,dall'esame dei quali si é rilevato che la Soc. ANAGNI ha impiegato, nel corso della gara, i "fuori quota" GIANNO ANTONINO (23-10-1985)- FRAVOLINI VALERIO (8-1-1985) e PROIETTI CRISTIAN (21-5-1985), quest'ultimo entrato in campo al 4' del 2° tempo, in sostituzione del calciatore fuori quota FRAVOLINI VALERIO. La norma impartita con il già citato C. U. n.1 del 1-7-2004 stabilisce che " é consentito l'impiego di due calciatori fuori quota nati dal 1-1-1985 in poi". In base a tale principio non sono ammesse deroghe, per cui la sostituzione di un calciatore fuori quota nel corso della gara, con un altro fuori quota é ammessa purché non venga superato, in totale, il limite di impiego di due calciatori fuori quota. Da quanto sopra, emerge chiaramente che sono ammissibili le doglianze avanzate dalla Soc. TERRACINA, in quanto la SOC. ANAGNI ha utilizzato complessivamente , nel corso della gara, tre calciatori fuori quota. Tutto ciò premesso; visto l'art.12 comma 5) del CGS SI DECIDE a ) di accogliere il reclamo proposto dalla SOC. TERRACINA e di infliggere alla SOC. ANAGNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo va restituita
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