COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B CASALVIERI – CERVARO SANVITTORESE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B CASALVIERI - CERVARO SANVITTORESE La Società CASALVIERI, nel fare seguito al preannuncio, ha proposto reclamo avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Precisa la ricorrente che, la Società avversaria, nel corso dell'incontro. ha utilizzato tre calciatori cosidetti "fuori quota", in aperto contrasto con il dettato del C.U. n.1 del 1-7-2004 che recita testualmente " e' consentito l'impiego di due calciatori fuori quota, nati dal 1-1-1985 in poi" considerando, pertanto, in quota i nati dal 1-1-1986. Per tale motivo la SOC. CASALVIERI chiede l'applicazione, in proprio favore, dell'art.12 comma 5) del CGS. Esaminati gli atti ufficiali, si è rilevato che la SOC. CERVARO SANVITTORESE, ha impiegato, nel corso della gara, i "fuori quota" SPENNATO MASSIMO (17-6-85), FOGLIA ANTONIO SIMONE (12-10-85) e ROSCULI NICOLA (11-3-85), quest'ultimo entrato in campo all'11° del secondo tempo, in sostituzione del calciatore indicato in distinta con il numero di maglia 2: SABATINI GIOVANNI (12-2-87). Contestualmente, entrava in campo il calciatore indicato in lista con il n. 12: CANALE FRANCESCO (16-10-89) in sostituzione del calciatore SPENNATO MASSIMO (17-6-85). Da quanto sopra si evince, chiaramente, che la SOC. CERVARO SANVITTORESE, ha utilizzato complessivamente tre calciatori fuori quota, in aperto contrasto con quanto stabilisce la norma che limita l’impiego a due soli elementi. Tale norma non permette deroghe, per cui la sostituzione di un "fuori quota" con altro "fuori quota" é ammessa purché non venga superato, in totale, il limite di impiego di due calciatori "fuori quota". Da tutto ciò esposto, si evince, chiaramente, che sono assumibili le doglianze avanzate dalla ricorrente, in quanto la SOC. CERVARO SANVITTORESE ha utilizzato, complessivamente, nel corso della gara, tre calciatori "fuori quota". Tutto ciò premesso; Visto l'art. 12 comm a 5) del CGS SI DECIDE di accogliere il reclamo avanzato dalla SOC. CASALVIERI e di infliggere alla SOC. CERVARO SANVITTORESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Si restituisce la tassa reclamo
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