COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI CALCIATORI FABRIZIO FRATERNALI, OMAR DIANETTI E LUIGI FERRARA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 4.11.2004 (Gara: N.SUPERIRIDE LA RUSTICA – MOROLO CALCIO del 31.10.2004 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A CARICO DEI CALCIATORI FABRIZIO FRATERNALI, OMAR DIANETTI E LUIGI FERRARA NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 4.11.2004 (Gara: N.SUPERIRIDE LA RUSTICA – MOROLO CALCIO del 31.10.2004 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · la società ricorrente chiede la riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori citati in epigrafe, precisando per quanto riguarda il calciatore FERRARA, che evidentemente l’arbitro lo ha scambiato con altro giocatore, stante che il FERRARA medesimo non ha mai smesso la tuta perché non è mai entrato in campo; · al riguardo deve evidenziarsi che sia il supplemento dell’arbitro che il rapporto dell’Assistente riferiscono che “a fine gara” il FERRARA ha insultato e colpito il calciatore del MOROLO, LIVIO ROCCONI. E’ evidente che la circostanza addotta dalla ricorrente si appalesa del tutto inconferente; · quanto ai calciatore FRATERNALI FABRIZIO e DIANETTI è appena il caso di rilevare che la stessa ricorrente ha lealmente ammesso che i suddetti hanno partecipato “ad un parapiglia a fine gara”; · nulla ha addotto la ricorrente con riguardo all’ammenda, essendosi limitata a dire che ad arrampicarsi sulla rete di recinzione è stato un solo sostenitore e non “locali sostenitori”. Tale argomentazione non sembra sul punto rilevante, atteso che la pericolosità e l’intimidazione prescinde dal numero delle persone che si arrampicavano sulla rete, ma anche e soprattutto dal comportamento dei sostenitori. Va tuttavia tenuto conto del comportamento dei dirigenti che sono intervenuti a fine gara per sedare la rissa;per quanto sopra esposto, questa Commissione DELIBERA · di confermare le sanzioni inflitte ai calciatori FRATERNALI FABRIZIO, DIANETTI OMAR e FERRARA LUIGI; · di ridurre l’ammenda di € 200,00 a € 100,00. · La tassa reclamo va restituita.
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