COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE CERBONESCHI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 7/10/04 ( Gara: S. MARINELLA – CORNETO TARQUINIA del 2/10/04 – Camp. JUN. REG. FASCIA B )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE CERBONESCHI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 7/10/04 ( Gara: S. MARINELLA – CORNETO TARQUINIA del 2/10/04 - Camp. JUN. REG. FASCIA B ) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al gesto compiuto dal calciatore (schiaffo sulla mano dell’Arbitro), gesto da considerare offensivo e irriguardoso, piuttosto che espressione di violenza. La ricorrente ha inoltre lamentato che l’Arbitro non avrebbe fornito alcuna certificazione ospedaliera, in merito agli esiti dello schiaffo (ematoma). Ascoltato da questa Commissione, l’Arbitro ha riferito che al termine della gara, che aveva avuto uno svolgimento del tutto tranquillo, il calciatore Cerboneschi gli aveva stretto la mano, con la destra, in segno di saluto, ma poi, con la sinistra, aveva colpito il dorso della sua mano con uno schiaffo, provocandogli un forte dolore ed un arrossamento, che gli avevano creato difficoltà di guida durante il viaggio di ritorno. L’Arbitro ha inoltre precisato che, giunto a casa, un medico amico di famiglia, che abita nel suo palazzo, gli aveva prestato le necessarie cure, applicandogli una pomata e fasciandogli la mano; per tale motivo, non aveva quindi ritenuto necessario recarsi in Ospedale. Il Direttore di gara, dopo aver confermato che il gesto del calciatore – assolutamente imprevedibile ed inspiegabile – non era stato accompagnato da alcun insulto od offesa verbale, ha anche riferito che, al momento dello schiaffo il Cerboneschi aveva assunto una espressione di scherno nei suoi confronti. Orbene, ai fini che interessano in questa sede, volendo dare una spiegazione plausibile al gesto compiuto dal calciatore – gesto altrimenti incomprensibile – può soltanto ipotizzarsi che il Cerboneschi, deluso per il fatto che la sua squadra aveva subito il pareggio nei minuti di recupero, abbia voluto esternare il proprio disappunto, con un gesto istintivo, che ha coinvolto impropriamente l’Arbitro; gesto delle cui conseguenze il calciatore forse neppure si è reso conto. Valutati i fatti nel loro contesto, considerato che lo schiaffo sulla mano non è stato accompagnato da alcun atteggiamento di aggressione fisica o verbale nei confronti dell’Arbitro e che il gesto compiuto dal calciatore molto probabilmente è andato al di là delle sue intenzioni, questa Commissione ritiene quindi di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CERBONESCHI GIORDANO dal 31/12/2007 al 31/12/2006. La tassa di reclamo va restituita.
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