COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRAF ANNI NUOVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE FILIPPO GUGLIARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 513 DELL’11.11.2004 (Gara: CRAF ANNI NUOVI CIAMPINO – MIRAFIN del 4.11.2004 – Coppa Lazio C5 “C2”)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CRAF ANNI NUOVI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE FILIPPO GUGLIARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 513 DELL’11.11.2004 (Gara: CRAF ANNI NUOVI CIAMPINO - MIRAFIN del 4.11.2004 – Coppa Lazio C5 “C2”) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · ritenuto che la Società CRAF ANNI NUOVI CIAMPINO ricorre avverso la squalifica fino al 31.12.2004 dell’allenatore Sig. FILIPPO GUGLIARA, adducendo che il medesimo inveiva contro il suo giocatore che aveva, con un suo fallo, provocato un rigore e non contro l’arbitro il quale ha evidentemente frainteso; · ritenuto che la circostanza addotta non trova però riscontro nel referto arbitrale anche se talune argomentazioni della reclamante la rendono almeno plausibile; · considerato, però, che non può essere contestato quanto l’arbitro riferisce sul comportamento dell’allenatore all’atto della sua espulsione, trattandosi di frasi offensive difficilmente scusabili, pur considerando la particolare situazione della squadra; · per quanto esposto, questa Commissione DELIBERA · di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto di ridurre la squalifica del Sig. FILIPPO GUGLIARA dal 31.12.2004 al 15.12.2004. La tassa reclamo va restituita.
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