COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. LA STORTA O.N. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL CRL CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 32 DEL 28-10-2004. GARA LA STORTA O.N. – VALLE AURELIA DEL 24-10-2004 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. LA STORTA O.N. AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL CRL CON DECISIONE PUBBLICATA SUL COM. UFF. 32 DEL 28-10-2004. GARA LA STORTA O.N. – VALLE AURELIA DEL 24-10-2004 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società La Storta Osteria Nuova impugnava la delibera assunta dal competente Giudice Sportivo, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 del 28-10-2004 con la quale le era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il Giudice Sportivo aveva adottato tale decisione sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto arbitrale e cioè che al 38’ del secondo tempo, quando il La Storta O.N. conduceva ancora l’incontro con il punteggio di 4 a 3 aveva dovuto sospendere la gara in quanto tale società era rimasta in numero di calciatori inferiore al minimo previsto poiché aveva già espulso quattro calciatori ed avrebbe dovuto procedere all’espulsione di altri due calciatori a seguito di intemperanze nei suoi confronti e di comportamento scorretto nei confronti di un avversario. La reclamante deduceva invece che l’Arbitro non aveva mai manifestato la decisione adottata di espellere gli ultimi due calciatori del La Storta O.N., né all’atto della sospensione, né successivamente al capitano od al dirigente accompagnatore ufficiale, né l’aveva riportata sul rapportino consegnato alle società al termine della gara. Assumeva invece il convincimento che l’Arbitro avesse proceduto affrettatamente alla sospensione per il clima di tensione instauratosi in campo a seguito delle numerose espulsioni adottate, non mettendo in atto alcun tentativo per portare a termine l’incontro per i restanti pochi minuti. Veniva sentita su richiesta dalla Commissione la reclamante e veniva sentito anche il direttore di gara per meglio precisare il rapporto. L’Arbitro confermava di aver sospeso la gara in quanto comminando le ultime due espulsioni la società La Storta O.N. si sarebbe venuta a trovare con solo cinque calciatori, di aver soprasseduto alla notifica delle espulsioni per il clima di tensione presente in campo, di non aver manifestato a nessuno la sua decisione anche al termine della gara e dopo che la situazione si era calmata. L’Arbitro ha poi aggiunto che pur essendovi un clima di tensione tra i calciatori che si spintonavano tra di loro, senza peraltro colpirsi con violenza, avrebbe potuto tentare di riprendere il gioco, dopo aver ristabilito la calma, se non vi fosse stata la condizione ostativa dell’insufficiente numero di calciatori per il La Storta O.N. . Alla luce di tali risultanze si deve considerare la decisione assunta dal Giudice Sportivo corretta e congrua rispetto agli accadimenti narrati. Unico motivo determinante la sospensione dell’incontro fu il difetto di numero di calciatori in campo cagionato da ben sei espulsioni comminate a carico della società reclamante, di cui quattro regolarmente comminate con l’esposizione del cartellino rosso e due adottate ma non notificate. Il difetto di notifica con l’esposizione del cartellino rosso, come si è più volte affermato, non determina certo la nullità della decisione quando l’Arbitro, apprezzate le circostanze, ritenga di soprassedere a tale forma di “pubblicità notizia” per le particolari condizioni presenti sul campo che ne sconsiglino l’ulteriore esacerbamento derivante dall’esposizione del cartellino. Tanto più giustificata appare tale decisione quando l’Arbitro decida di sospendere l’incontro o di proseguirlo pro-forma in quanto la mancata notifica dell’espulsione non inficia sicuramente una gara che, per altri motivi, deve ormai intendersi irrimediabilmente compromessa nella regolarità. Certamente non va esente da censure il comportamento dell’Arbitro che, dopo la sospensione della gara, non ha ritenuto, anche quando il clima si era ormai rasserenato, di manifestare le sue decisioni al dirigente accompagnatore ufficiale che pure lo accompagnò sino all’autovettura, ma, come si è detto, tutto quanto avvenuto dopo la sospensione della gara non inficia la correttezza della decisione assunta che non poteva che essere quella della sospensione. Il reclamo quindi non può essere accolto in quanto la delibera impugnata è corretta e conforme agli avvenimenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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